I risparmi da cessazioni vanno calcolati su 12 mesi

Fonte: Italia Oggi

I risparmi derivanti dalle cessazioni dal lavoro di dipendenti pubblici debbono sempre essere calcolati su 12 mesi, a prescindere dalla data effettiva della cessazione e dall’effettività del relativo costo. La circolare del dipartimento della funzione pubblica 18 ottobre 2010, n. 46078 di protocollo fornisce un primo importante chiarimento alle disposizioni contenute nella manovra estiva 2010. In particolare, la circolare aiuta a comprendere gli effetti delle disposizioni della legge 122/2010 in tema di taglio alle spese per il turnover, che per gli anni 2011, 2012 e 2013 corrisponde al 20% delle economie derivanti dalle cessazioni dell’anno precedente (per le amministrazioni statali tale limite vale già per il 2010). Il legislatore non si è diffuso per spiegare come computare i risparmi. All’articolo 14, comma 9, nel modificare l’articolo 76, comma 7, della legge 133/2008 si è limitato a disporre che gli enti locali la cui incidenza della spesa di personale sul totale delle spese correnti non sia superiore al 40% a partire dal 2011 possono assumere «nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente», senza indicare se si tratti di spesa di competenza o di cassa. Laddove si utilizzasse il criterio della cassa, il contenimento della spesa risulterebbe ben superiore al 20%, perché corrisponderebbe, in realtà, ai dodicesimi del 20% collegati all’attività lavorativa effettivamente svolta nell’ultimo anno di servizio. Gli effetti distorcerebbero alquanto l’intento del legislatore, rivolto a consentire fino al 2013 un turnover nel limite di un quinto dei risparmi derivanti da cessazioni, considerati, però, ad anno intero. La circolare della funzione pubblica rigetta il criterio della cassa, affermando che il calcolo dei risparmi da cessazioni va fatto sempre su 12 mesi. Per quanto la nota di palazzo Vidoni sia direttamente rivolta alle amministrazioni statali ed agli enti nazionali, il principio del calcolo delle cessazioni per 12 mensilità, vista la sua razionalità, può essere preso a riferimento anche dalle regioni e dagli enti locali. E’ solo da auspicare che non intervengano interpretazioni contrarie da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, in modo da evitare contrasti interpretativi ed applicativi, tali da rendere ancora più sofferta l’applicazione della manovra estiva, già di per sé piuttosto contorta.

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