I garage non dribblano la tassa rifiuti

Fonte: Italia Oggi

I garage sono soggetti al pagamento della tassa rifiuti, anche se in questi immobili i rifiuti vengono prodotti in quantità minore. Naturalmente, per lo stesso motivo sono sottoposti al prelievo anche autorimesse, box, cantine e soffitte. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza 19469 del 15 settembre scorso. Per i giudici di piazza Cavour, la legge pone «a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti». Dunque, l’impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono destinati, «non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità».

Con questa pronuncia la Cassazione dà una mano ai comuni, considerato il gettito che deriva da questi immobili, e va oltre le pronunce dei giudici di merito che hanno ritenuto non tassabili i garage e non applicabili le regole contenute nella disciplina della tassa rifiuti (decreto legislativo 507/1993) perché non in linea con la normativa comunitaria e con il principio «chi inquina paga».

Tra l’altro, questa regola affermata dalla Cassazione vale anche per gli altri immobili che hanno le stesse caratteristiche dei garage, vale a dire autorimesse, box, cantine e soffitte, e si applica a tutti i tributi sui rifi uti che si sono alternati nel corso degli ultimi anni: Tia, Tares e Tari. In passato la Cassazione ha chiarito che il giudice tributario non ha il potere di disapplicare la normativa nazionale nella parte in cui impone il pagamento del tributo anche per autorimesse e garage. Decisione adottata, per esempio, dalla commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania (XXXIV). Con la sentenza n. 483 del 12 dicembre 2011, infatti, ha sostenuto che secondo la comune esperienza il garage di uso privato è luogo adibito al ricovero di uno o più veicoli, e, quand’anche la persona vi si trattenga per tempi non brevi, non è plausibile ipotizzare che ne derivino rifiuti. Ex lege, vanno esclusi dalla tassazione solo gli immobili non utilizzabili (inagibili, inabitabili, diroccati) o improduttivi di rifiuti.

MANUALE DEI TRIBUTI LOCALI
Ici e Imu – Tasi – Tarsu, Tia, Tares e Tari – Imposta sulla pubblicità – Imposta di scopo – Tosap – Addizionale comunale all’Irpef – Imposta di soggiorno e imposta di sbarco

De Vico Luciano, Debenedetto Giuseppe, Lovecchio Luigi, Magliaro Alessandra, Ruggiano Federica, Uricchio Antonio

€ 145,00 Iva assolta

APPLICARE LA IUC
Casi e soluzioni

Maurizio Fogagnolo

€ 55,00 Iva assolta

LA TARI
Predisposizione del Piano Finanziario
e delle Tariffe

Haydée Micetich
Luigi D’Aprano

€ 35,00 Iva assolta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *