I funzionari in ritardo rischiano di pagare i danni

Fonte: Il Sole 24 Ore del lunedì

Se lo sportello unico non ritiene che le dichiarazioni indirizzategli siano utili o sufficientemente chiare, può chiedere integrazioni, e nei casi più rilevanti inviare una comunicazione di preavviso di archiviazione della pratica: questo è previsto dall’articolo 10-bis della legge 241/1990, affinché il privato interessato possa effettuare rettifica o cercare di convincere della validità della propria dichiarazione.
Se lo sportello dubita del contenuto della dichiarazione non può chiedere ulteriori attestazioni o perizie (articolo 9-bis, Dpr 380/2001) ma se ritiene che la dichiarazione non sia corrispondente al vero, può segnalare la circostanza all’autorità giudiziaria (articolo 19, comma 6, legge 241/1990, articoli 359 e 481 del Codice penale).
Se il funzionario incaricato della pratica presso lo sportello ritarda indebitamente la procedura, vi sono rischi di risarcimento danni e conseguenze di carriera a carico del funzionario stesso.
Ma perché il privato ottenga il risarcimento danni occorre dimostrare che il ritardo ha frenato un procedimento che sicuramente sarebbe giunto a risultati favorevoli. Se, al contrario, una procedura tempestiva sarebbe stata inutile perché non avrebbe comunque condotto ad un provvedimento favorevole per il privato, non è possibile chiedere il risarcimento per i danni causati dal mero ritardo (Consiglio di Stato sentenza 2535/2012). Se il ritardo non è giustificato, si possono chiedere i danni sia commerciali (il ritardo nella vendita di un bene, la perdita di occasioni) sia i danni biologici (affanni, ansia, depressione, problemi neurologici): ad esempio, il Consiglio di Stato (sentenza 1271/2011) ha riconosciuto un indennizzo di 11mila euro per danni biologici e 44mila per danni economici conseguenti ad un ritardo di due anni nel rilascio di un permesso di costruire.
In proprio, il pubblico dipendente che omette o ritarda atti rischia danni alla carriera (articolo 2, comma 9, della legge 241/1990, articolo 72, comma 3, Dpr 445/2000) cioè valutazioni negative di performance, oltre a responsabilità disciplinari e amministrativo contabili.
In particolare il decreto sviluppo (Dl 83/2012) impone al Comune, in caso di inerzia del responsabile del procedimento di individuare (e pubblicare sul sito) il soggetto a cui attribuire poteri sostitutivi che dovrà sbloccare la pratica nella metà del tempo originariamente previsto e segnalare il dipendente inadempiente all’ufficio per i provvedimenti disciplinari.

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