I crediti certificati salvano l’impresa

Fonte: Italia Oggi Sette

In regola l’impresa con scoperture contributive saldabili con crediti vantati nei confronti di p.a. In tal caso, infatti, se i crediti sono certi, liquidi, esigibili e certificati, l’impresa può ottenere il Durc. L’esistenza di crediti va dichiarata dall’impresa in ogni appalto o procedimento; in alternativa, però, l’adempimento può essere semplificato in un’unica dichiarazione che l’impresa può fare all’Inps, o all’Inail o alla cassa edile.

Un Durc per «sopravvivere». In base alle disposizioni del dm 13 marzo 2013, gli istituti previdenziali e le casse edili sono tenuti a rilasciare il Durc alle imprese che hanno ottenuto la certifi cazione di uno o più crediti nei confronti della pubblica amministrazione ossia nei confronti di amministrazioni statali, enti pubblici nazionali, regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale (si veda tabella). Il meccanismo evidentemente vuole superare quelle problematiche che non consentivano alle imprese di ottenere il Durc attestante la regolarità (in quanto debitrici nei confronti degli istituti di previdenza e/o di casse edili) sebbene fossero a loro volta creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Con tale meccanismo, pertanto, si è voluto consentire a queste imprese di poter utilizzare il Durc per continuare a operare sul mercato, anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi. I crediti che consentono di ottenere il Durc devono essere certificati, secondo l’apposita procedura, e devono essere certi, liquidi, esigibili per un importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certifi cati.

La certificazione del credito. Punto di partenza per l’impresa che intende ottenere il Durc è dunque la «certificazione» del credito vantato nei confronti di una p.a. La certificazione avviene secondo una procedura telematica, su di un’apposita «piattaforma per la certifi cazione dei crediti» (http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml). L’istanza di certificazione può essere presentata da chiunque, società, impresa individuale o persona fisica, vanti un credito non prescritto, certo, liquido ed esigibile, scaturente da un contratto avente a oggetto somministrazioni, forniture e appalti nei confronti di una p.a. Al riguardo si precisa che:

a) il credito è da considerarsi certo quando è determinato nel suo contenuto dal relativo atto negoziale, perfezionatosi, nel caso di specie, secondo le forme e le procedure prescritte dalle vigenti disposizioni contabili. Ai fini della certificazione, è da ritenersi sussistente il requisito della certezza solo qualora il credito sia afferente a una obbligazione giuridicamente perfezionata per la quale sia stato assunto il relativo impegno di spesa, registrato sulle scritture contabili ovvero, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, siano state effettuate le relative registrazioni contabili. Pertanto, in assenza di contratto perfezionato o di impegno di spesa, regolarmente registrato sulle scritture contabili ovvero, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, delle necessarie registrazioni contabili, gli enti non potranno certificare il credito, riferibile esclusivamente alla sfera giuridica del soggetto che ha ordinato la somministrazione, la fornitura o l’appalto al di fuori delle prescritte procedure giuscontabili;

b) il requisito della liquidità, soddisfatto dalla quantificazione dell’esatto ammontare del credito, è da ricondursi agli elementi del titolo giuridico;

c) l’esigibilità, da valutarsi al momento del riscontro da parte delle amministrazioni, sta a indicare l’assenza di fattori impeditivi del pagamento del credito, quali l’eccezione di inadempimento, l’esistenza di un termine o di una condizione sospensiva. Fermo restando il vincolo di non prescrizione, non c’è alcun termine entro il quale è possibile presentare l’istanza di certificazione di un credito. Non sono in ogni caso certificabili le somme relativea debiti fuori bilancio delle amministrazioni.

Saldo zero o positivo tra crediti e debiti. Ai fi ni del rilascio del Durc, la scopertura contributiva deve risultare pienamente «saldabile» con i crediti pubblici i quali, come detto, devono essere certi, liquidi ed esigibili. In altre parole, l’importo di credito certificato deve risultare pari o superiore alle scoperture contributive; se risulta inferiore il Durc di regolarità non potrà dunque essere rilasciato. In secondo luogo, per ottenere il rilascio del Durc, è necessario che il soggetto intestatario (vale a dire l’impresa che lo richiede) dichiari la presenza di crediti certificati nei confronti della p.a., cosa che andrà fatta evidentemente nei riguardi della p.a. e/o del soggetto titolare del procedimento amministrativo per il quale serve il Durc. In particolare, l’interessato deve dichiarare di vantare crediti nei confronti della p.a. che hanno ottenuto la certificazione, precisandone gli estremi (data rilascio, amministrazione, protocollo, codice piattaforma). Per evitare di ripetere la dichiarazione in ogni procedimento, l’interessato può rendere un’unica dichiarazione sui crediti alla cassa edile o ad un istituto previdenziale i quali ne terranno conto in ogni richiesta di emissione di Durc, anche se proveniente da terzi (per esempio da una stazione appaltante).

Un documento diverso dagli altri. Il Durc rilasciato in presenza di crediti nei confronti della p.a. conterrà i seguenti elementi:

• dicitura di emissione «ex art. 13-bis, comma 5, dl n. 52/2012»;

• importo dei debiti contributivi/assicurativi, con indicazione dell’istituto previdenziale e/o della cassa nei cui confronti sussistono i debiti stessi, nonché il loro ammontare complessivo disponibile;

• gli estremi della/delle certificazione/i comunicata/e al momento di richiesta del Durc, con indicazione di ciascun importo nonché dell’ammontare complessivo disponibile;

• eventuale data del pagamento dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Controllo incrociato. Gli enti previdenziali e le casse edili verificheranno per mezzo dell’apposita piattaforma telematica l’esistenza delle certificazioni di credito, anche perché l’emissione del Durc è possibile fintantoché il credito è esistente ed efficace a copertura dei debiti e delle scoperture contributive. La piattaforma consente la verifica dell’effettiva disponibilità del credito al momento della richiesta e, quindi, dell’emissione del Durc, tuttavia non è ancora pienamente operativa. Nelle more dell’avvio del procedimento, la verifica andrà fatta sulla base delle certificazioni rilasciate dalla piattaforma e trasmesse per Pec o esibite sotto la responsabilità anche penale del soggetto titolare del credito certificato (cioè l’impresa richiedente il Durc), agli istituti e/o alle casse edili.

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