Gli accordi tra Pubbliche Amministrazioni

Nell’ambito delle forme consensuali di esercizio e cooperazione organizzativa dell’azione amministrativa tra Enti pubblici, rientrano a pieno titolo gli “accordi” nel modello generale individuato dall’art. 15 della legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241/1990): l’accordo si configura come uno strumento procedurale “per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune” di più amministrazioni e dovrebbe fungere da strumento normativo di sollecitazione di una possibile ricomposizione, in via consensuale, della inevitabile frammentazione delle competenze tra più livelli e soggetti amministrativi.
Come scrive il nostro esperto Maurizio Lucca nel nuovo volume edito da Maggioli Editore I contratti degli Enti locali <<la stratificazione delle modifiche apportate alla norma, impone che gli accordi – a pena di nullità – debbano essere sottoscritti “con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata”; inoltre, è stabilito che l’adesione all’accordo avvenga a invarianza di spesa: “non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato”, provvedendo “nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente”>>.
L’accordo, quale norma di chiusura e delineandosi strutturalmente diverso dalla “conferenza di servizi”, ha lo scopo di assolvere una funzione pubblica, concentrando le scelte e gli interessi decisionali attraverso un negozio consensuale con natura plurisoggettiva pubblica, autolimitando le amministrazioni coinvolte mediante una sequenza procedimentale di reciproche concessioni e obblighi per la risoluzione di “interessi comuni” (è prevalente la finalizzazione istituzionale perseguita), avendo cura di esercitare le specifiche competenze mediante “complementari e sinergiche” attività per realizzare il miglior risultato possibile dell’interesse pubblico che è alla base dell’accordo.
In questa prospettiva di interazione degli interessi, il ricorso alla definizione di un accordo abilita la singola amministrazione coinvolta a presentare una sua proposta che, nella sua articolazione, può riguardare anche aspetti di competenza di altre amministrazioni e che, se accolta dagli altri enti e soggetti partecipanti all’accordo, dovrà comunque essere fatta propria, in relazione al soggetto che è titolato alla competenza esterna, questo quando il promotore dell’accordo, pur appartenendo ad una amministrazione, ha una competenza differenziata.

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