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Stando all’art. 13 del d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, le “strutture ricettive all’aperto”, ovvero i campeggi, sono “strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. In alternativa alla dizione di campeggio può essere usata quella di camping”.
Modalità di organizzazione
Quanto all’organizzazione del servizio, lo schema più aderente al sistema turistico, risulta essere “quello di un affidamento in concessione mediante un contratto ex artt. 30 e 164 ss. del codice dei contratti pubblici“. Quest’ultimo schema “si caratterizza dal fatto che il fattore rischio della gestione (alias corrispettivo della prestazione in funzione del PEF) viene traslato sul concessionario, che attraverso la riscossione di un canone concessorio/tariffe, copre le spese dell’intervento (investimento), visto che nell’appalto tale onere grava sull’Amministrazione procedente”.
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