Gestione associata, tempi lunghi

Fonte: Italia Oggi

I tempi per l’avvio della gestione associata tra i piccoli comuni si allungano: il governo non ha infatti rispettato il termine della fine del mese di agosto per la adozione del dpcm previsto dal comma 31 dell’articolo 14 del decreto legge n. 78/2010. Peraltro non sembra che il ritardo possa essere contenuto entro tempi brevi: non si hanno infatti notizie della imminente presentazione di una bozza del provvedimento alla Conferenza stato città ed autonomie locali. L’adozione del dpcm costituisce un passaggio essenziale per la concreta attuazione di questa che rappresenta, a parere di molti, la parte di maggiore rilievo della manovra estiva per i comuni visto che cambierà radicalmente le attribuzioni, la organizzazione e la stessa legittimazione della stragrande maggioranza dei municipi del nostro paese. Ricordiamo che a questo provvedimento sono rimesse in modo espresso dalla norma di legge: la definizione dei tempi per il completamento della concreta attuazione del processo di gestione associata, nonché il limite demografico minimo che i comuni associati devono raggiungere per dare corso ad un ambito ottimale. Limite che deve essere definito nel rispetto dei principi costituzionali di differenziazione, sussidiarietà ed adeguatezza. Molto probabilmente questo provvedimento detterà anche le regole da applicare per la definizione del numero minimo di comuni, criterio complementare e/o alternativo al numero minimo di abitanti. Il dpcm si carica di ulteriore importanza perché si deve chiarire esattamente quali sono le funzioni da gestire in forma associata. In primo luogo, cosa vuol dire 70% delle spese certificate nell’ultimo anno per le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo? Occorre in particolare chiarire quali sono le attività interessate, al di là dei compiti svolti dagli enti in materia di personale, contabilità, tributi, compiti che sicuramente possiamo considerare inseriti nella previsione legislativa. In tale ambito si deve inoltre precisare se le scelte che appartengono alle funzioni che i comuni svolgono per conto dello stato ed in cui il sindaco esercita il compito di ufficiale di governo (anagrafe, leva, stato civile, statistica, autorità sanitaria, medica ecc.), nonché il potere di ordinanza sono compresi e se, di conseguenza, il primo cittadino può trasferirle al vertice della gestione associata. Nell’ambito delle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato si deve chiarire se è compresa, come sembrerebbe, anche la competenza alla adozione degli atti di pianificazione urbanistica. Ed ancora, si deve chiarire il rapporto con la legislazione regionale. La norma di legge statale rimette ad essa la definizione della dimensione territoriale ottimale ed omogenea delle materie che i comuni devono gestire direttamente nell’ambito delle competenze appartenenti alle regioni stesse. Le regioni dovranno inoltre fissare i tempi per l’avvio della gestione associata e definire le modalità attraverso cui si deve garantire il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, nonché della riduzione della spesa. Appare inoltre opportuno che il decreto, anche se non espressamente previsto dalla norma di legge, fornisca una serie di altri chiarimenti. Il riferimento va in primo luogo alla possibilità di delegare alle comunità montane la gestione in forma associata: la norma espressamente non lo prevede, in quanto richiama solo la convenzione e l’unione dei comuni, ma sulla base delle previsioni del dlgs n. 267/2000 le comunità montane sono definite come unioni di comuni. Ed ancora appare utile definire se i comuni debbano necessariamente assegnare ad un unico soggetto la gestione di tutte le attività che decidono di svolgere in forma associata ovvero se possano, come sembrerebbe dal testo della norma e dal richiamo ai principi generali, dare corso ad una sorta di spezzatino. Cioè prevedere forme di gestione differenziata per singole attività, fermi ovviamente restando il rispetto dell’ambito territoriale ottimale minimo ed il divieto di aderire contemporaneamente a più di una unione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *