Gare, possibile integrare i documenti, non i requisiti

Fonte: Il Sole 24 Ore

Un operatore economico può regolarizzare dichiarazioni relative ai requisiti che ha dimenticato di presentare in gara o che ha prodotto in modo incompleto, ma il possesso degli stessi requisiti deve sussistere alla scadenza del termine fissato nel bando per la presentazione dell’offerta o della domanda di partecipazione, senza possibilità di acquisirli successivamente.
La determinazione 1/2015 dell’Autorità nazionale anticorruzione chiarisce le nuove modalità di gestione del soccorso istruttorio in base all’articolo 38, comma 2-bis del Codice dei contratti, definendo alcuni passaggi operativi che incidono in modo significativo sulle procedure di gara.

Il primo elemento rilevante si rinviene nell’ampia possibilità di utilizzo dell’istituto, sia con riferimento alle dichiarazioni sostitutive sia con riguardo ai documenti necessari per la partecipazione alla gara: tuttavia il soccorso istruttorio non può essere strumentalmente utilizzato per l’acquisizione, in gara, di un requisito o di una condizione di partecipazione, mancante alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

L’Anac evidenzia come spetti alle stazioni appaltanti individuare gli elementi indispensabili la cui irregolarità comporti l’applicazione della sanzione e la richiesta di regolarizzazione all’operatore economico, fornendo peraltro alcune indicazioni orientative.

La mancata allegazione del documento di identità del sottoscrittore, ad esempio, configura un’irregolarità sanabile, così come possono essere regolarizzate successivamente (posta in ogni caso l’applicazione della sanzione) le mancate sottoscrizioni dell’istanza di partecipazione.

Anche la sottoscrizione dell’offerta può essere sanata, mentre non possono essere integrati i contenuti dell’offerta poiché in tal caso si determinerebbe una violazione del principio di parità di trattamento. 

Le stazioni appaltanti devono porre particolare attenzione ai casi in cui non è invece proprio possibile la regolarizzazione, individuati dall’Anac in tutti gli inadempimenti di prescrizioni obbligatorie che garantiscono la segretezza delle offerte, come ad esempio la mancata sigillatura dei plichi.

Uno dei punti più significativi dell’intervento regolatorio dell’Anac riguarda l’incameramento della cauzione provvisoria in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti da parte dell’operatore economico, situazione per cui la stazione appaltante deve procedere all’esclusione del concorrente dalla gara.

Per questa ipotesi la stazione appaltante deve prevedere nel bando che si proceda all’incameramento della cauzione solo nell’ipotesi in cui la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato. L’Anac evidenzia invece come non si debba procedere all’incameramento nel caso in cui il concorrente decida semplicemente di non avvalersi del soccorso istruttorio.

Questa indicazione resa dall’Autorità configura per l’operatore economico la possibilità di estromettersi volontariamente dalla gara, rinunciando alla regolarizzazione.
Quando invece il concorrente aderisca all’utilizzo del soccorso istruttorio e debba pagare la sanzione, può decidere di farla escutere dalla cauzione, che dovrà però essere immediatamente reintegrata, a pena di esclusione (con specificazione di questa condizione nel bando di gara).

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