Gare, istanze all’Authority anche dalle associazioni

Fonte: Il Sole 24 Ore

Le associazioni e i comitati portatori di interessi diffusi possono richiedere all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici un parere di risoluzione delle controversie insorte in una procedura di gara, al pari delle stazioni appaltanti e degli operatori economici.

L’ampliamento dei soggetti che possono sollecitare l’intervento di precontenzioso dell’Avcp è una delle numerose novità introdotte dal nuovo regolamento approvato dall’organismo di vigilanza sugli appalti pubblici.

Il nuovo complesso di regole è reso applicabile (articolo 13) anche alla fase dell’esecuzione del contratto, nell’ambito della quale la stazione appaltante o l’esecutore possono richiedere un parere non vincolante: la previsione consente di ipotizzare un intervento (su richiesta) dell’Autorità su controversie insorte su riserve, varianti, problematiche legate alla corretta esecuzione dell’appalto.

La nuova disciplina chiarisce il rapporto con le procedure di contenzioso in sede giurisdizionale, specificando (articolo 5, comma 6) che l’istanza diviene improcedibile in caso di sopravvenienza di una qualunque pronuncia giurisdizionale emessa in primo grado (ad esempio una sentenza del Tar).

L’istanza per il parere può essere presentata anche dopo l’aggiudicazione definitiva (articolo 4, comma 3), delineandosi come procedura di garanzia prima della stipula del contratto. È ammesso anche il riesame delle questioni, ma solo quando siano documentate sopravvenute ragioni di fatto e/o di diritto (articolo 12).

Per rendere temporalmente efficace l’intervento dell’Autorità rispetto agli sviluppi delle procedure di gara per cui sia richiesto il parere, il regolamento prevede anche (articolo 10, comma 5) un nuovo termine di conclusione per l’emissione della pronuncia, fissato in 90 giorni (sospendibile per un periodo limitato solo per la presentazione di memorie e controdeduzioni).

Il procedimento deve essere avviato da uno dei soggetti interessati producendo un’ampia serie di documenti (articolo 5), per garantire all’Avcp la disponibilità di tutte le informazioni.

Nel corso dell’istruttoria la stessa Autorità può richiedere ulteriori informazioni ed elementi (articolo 6, comma 3), mentre le parti interessate possono presentare memorie (entro dieci giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento) e repliche (entro i dieci giorni successivi). Inoltre, l’Avcp può richiedere un’audizione dei soggetti coinvolti, qualora lo ritenga opportuno (articolo 9).

Il regolamento evidenzia inoltre come il parere non escluda (articolo 10, comma 4) l’intervento dell’Autorità nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza, qualora rilevi dalla controversia elementi in tal senso significativi.

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