Gare impossibili per Tosap e pubblicità

Fonte: Il Sole 24 Ore

Forse l’unico tributo locale che ha un minimo di certezze è l’addizionale comunale all’Irpef, che però sembra destinato a scomparire in futuro secondo i progetti della delega fiscale: tutti gli altri tributi locali sono impaludati nel caos, comprese l’imposta sulla pubblicità e la tassa sull’occupazione di suolo pubblico.

Per questi due tributi esiste un doppio ordine di problemi. Il primo è legato al fatto che il 2013 è il loro ultimo anno di vigenza. L’articolo 7 del Dlgs 23/2011 prevede che dal 2014 entri in vigore l’imposta municipale secondaria, in sostituzione proprio del l’imposta sulla pubblicità e della tassa per l’occupazione, o dei relativi canoni. L’articolo 11 prevede poi che l’imposta municipale secondaria sia introdotta con delibera di consiglio comunale, ma la disciplina generale deve essere tracciata da un regolamento ministeriale, di cui neanche si parla. In caso di mancata approvazione del regolamento ministeriale, il rischio che si corre è che si sostenga la soppressione dei vecchi prelievi senza che siano sostituiti dal nuovo. Si ripeterebbe quanto già vissuto quando la Tarsu è stata soppressa con la Tia, problema che allora fu risolto con una norma transitoria contenuta proprio nel Dlgs 23/2011.

Nel silenzio del legislatore e del ministero dell’Economia, i Comuni che hanno le concessioni in scadenza al 31 dicembre non sanno cosa mettere come oggetto della concessione: i tributi soppressi o quelli che verranno? E certamente questo problema non potrà essere risolto come al solito, all’ultimo momento con l’inevitabile proroga, perché occorre lasciare ai Comuni il tempo per fare le gare.

A ben vedere, poi, il problema riguarda non pochi Comuni, visto che il 31 dicembre prossimo saranno risolti di diritto molti contratti (di lunga durata).

L’articolo 10 della legge 97/ 2013 (legge europea 2013) ha abrogato l’articolo 10 della legge 448/2001 che consentiva ai Comuni di rinegoziare i contratti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta di pubblicità estendendolo anche alla riscossione di altre entrate comunali (si veda anche Il Sole 24 Ore del 5 agosto). La norma, per compensare il mancato gettito derivante dall’esenzione delle insegne di esercizio, autorizzava la rinegoziazione dei contratti allora in corso. Tuttavia – nonostante la delibera 98/2012 dell’Autorità sugli appalti avesse confermato che la rinegoziazione fosse possibile solo per le concessioni in essere al 1° gennaio 2002 – la regola è stata utilizzata in molti casi per confermare la concessione in presenza di condizioni migliorative rispetto a quelle in scadenza, e ciò ha contribuito alla crescita del numero di concessioni ultradecennali.

Con la legge europea 2013 non solo non sarà più possibile fare affidamenti diretti, pur in presenza di condizioni migliorative, ma tutti i contratti in essere che risultano essere stati prorogati sulla base della legge 448/2001 saranno risolti di diritto entro il 31 dicembre. Infatti, l’articolo 10, comma 2, della legge 97/2013 dispone che gli affidamenti di accertamento e riscossione di entrate comunali effettuati in base all’articolo 10, comma 2, della legge 448/2001, in essere alla data di entrata in vigore della legge (ovvero il 4 settembre 2013) «cessano l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore» della legge stessa, e quindi il 31 dicembre.

I Comuni dovranno quindi presto attivarsi per fare le gare, anche se rimane l’incognita dell’oggetto della gara: imposta pubblicità, Imu secondaria o cosa?

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