I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgano attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l’uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro. Lo prescrive, fra l’altro, l’art. 69 del D.Lgs. 150/2009.
Allo scopo di fornire chiarimenti in merito all’applicazione della suddetta norma, il Dipartimento della funzione pubblica ha emanato la circolare 17 febbraio 2010 n. 3, pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell’8 settembre. Scopo della disposizione – spiega in primo luogo il provedimento – attuare la trasparenza nell’organizzazione e nell’azione delle PA, riprendendo alcune indicazioni già diramate e inserendosi nell’ampio contesto delle misure introdotte nell’ordinamento per agevolare i rapporti con l’utenza. In altre parole, attraverso l’attuazione della trasparenza, la disposizione persegue l’obiettivo di agevolare l’esercizio dei diritti e l’adempimento degli obblighi da parte degli utenti, nonchè quello di responsabilizzare i destinatari della prescrizione ed i pubblici dipendenti addetti alle relazioni con il pubblico, poichè il processo di responsabilizzazione passa anche attraverso la pronta individuabilità del soggetto interlocutore. Sono sottoposte all’art. 69 del D.Lgs. 150/2009 tutte le PA di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001. Pertanto, è immediatamente operante anche per le Regioni e gli enti locali. Le categorie di dipendenti interessati sono: tutti i dipendenti delle PA soggetti a contrattazione collettiva, mentre non riguarda i magistrati e gli avvocati dello Stato, i professori universitari, il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al personale delle carriere diplomatica e prefettizia e alle altre categorie che siano disciplinate dai propri ordinamenti. Rimane in ogni caso salva, anche in questi casi, la possibilità per le amministrazioni di adottare direttive e introdurre misure per consentire una rapida identificazione del personale a contatto con il pubblico, mediante cartellini e targhe, nel rispetto dei principi di non eccedenza e pertinenza relativi al trattamento dei dati personali (art. 11 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
Precisati questi aspetti, la circolare si incarica di definire il concetto di attività a contatto con il pubblico, intesa come attività svolta in luogo pubblico e luogo aperto al pubblico nei confronti di un’utenza indistinta. L’individuazione di questo complesso di attività è, comunque, rimessa alla valutazione di ciascuna amministrazione. A titolo esemplificativo, rientrano in questo novero le attività svolte per il pubblico allo sportello o presso la postazione del dipendente, quelle svolte dall’Ufficio relazioni con il pubblico; le attività di servizio nelle biblioteche aperte al pubblico, le attività svolte dagli addetti ai servizi di portierato nelle PA; le attività del personale sanitario a contatto con il pubblico nelle strutture ospedaliere e sanitarie. La circolare prosegue chiarendo che l’identificazione del dipendente dovrà avvenire mediante l’uso di “cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro”. Nel dare attuazione alla norma – conclude la circolare – le amministrazioni dovranno tener conto della finalità della prescrizione, evitando la diffusione di dati personali non pertinenti od eccedenti la finalità. L’inosservanza della prescrizione verrà valutata secondo i criteri ordinari della responsabilità disciplinare con l’irrogazione delle sanzioni in relazione alle violazioni accertate.
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