Fondi in prima linea sui beni demaniali

Fonte: Il Sole 24 Ore

Una spinta al Governo in materia di riforma delle entrate statali non tributarie, viene dalla Corte costituzionale con una sentenza che affida al potere centrale le scelte sulla sorte del demanio marittimo. La sentenza 213 del 18 luglio, sottrae a Veneto, Marche e Abruzzo l’autonoma gestione dei demani marittimi, e di fatto convoca Stato e Regioni a una prossima Conferenza, per tracciare le linee in tema di rilascio di concessioni. La pronuncia conferma quanto già affermato con la sentenza 180/2010, relativa all’Emilia Romagna. Occorre, secondo la Corte, garantire libertà di stabilimento e tutela della concorrenza, senza favorire i precedenti titolari di concessione con proroghe ventennali: nemmeno la presenza di consistenti investimenti o lavori infrastrutturali di pubblica utilità possono motivare proroghe tanto rilevanti, in quanto gli investimenti compiuti e da ammortizzare non riescono a superare le esigenze che il diritto comunitario impone allo Stato, che hanno già causato una procedura di infrazione (4908/2008). Ma proprio quando azzera gli sforzi delle Regioni per mantenere i concessionari storici, la Corte apre uno spiraglio: esprime, infatti, un giudizio favorevole sulla legge 7/2010 delle Marche, nel punto in cui affida alla Giunta regionale i criteri per il rilascio delle concessioni demaniali con finalità turistico ricreative, previa intesa tra Stato e Regione. L’intesa apre, per i concessionari in carica, la speranza di vedere riconosciuti le proprie aspettative in Conferenza. Aspettative che potrebbero farsi valere con ancora maggiori speranze applicando l’articolo 33 della legge 111/2011, che prevede di affidare a fondi di investimento la valorizzazione (anche) del demanio passato ai Comuni. In tali fondi, infatti, possono confluire i «diritti di concessione o d’uso su beni indisponibili e demaniali, che prevedano la possibilità di locare in tutto o in parte il bene oggetto della concessione». Si prevede, quindi, una società (nazionale) di gestione del risparmio con un proprio fondo immobiliare chiuso. Tale fondo centrale può partecipare a fondi locali di investimento e valorizzazione immobiliare, promossi da Regioni, Province e Comuni. Una volta selezionato dal Comune (con procedura di gara) il fondo cui affidarsi, i diritti di concessione demaniale possono trasmigrare dall’ente locale al Fondo e da questi ai futuri concessionari, semmai inglobati in distretti turistici. Con tale meccanismo, abbandonando il criterio della proroga ventennale adottato dalle Regioni (ritenuto incostituzionale), e ipotizzato dallo Stato (Dl 70/2011, articolo 3 non convertito in legge), emerge un terzo soggetto (il fondo immobiliare) tra ente pubblico che rilascia la concessione demaniale e privato imprenditore che a tale concessione aspira. E poiché il fondo immobiliare non è obbligato a procedure comunitarie di gara, diventa possibile far riemergere un criterio di preferenza a favore dei soggetti già concessionari, che si impegnino a valorizzare il demanio, investendovi risorse e capacità.

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