Fine mandato, relazione in sei passi

Adempimenti. Mancano i rendiconti 2013 e occorre prendere i dati dai preconsuntivi

Il Sole 24 Ore
27 Gennaio 2014
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%

Entro la terza settimana di febbraio oltre la metà dei sindaci italiani (3854 su 6680 nelle Regioni ordinarie) dovranno firmare la relazione di fine mandato, che entra quest’anno nella fase a regime. La relazione di fine mandato 2009-2013 deve infatti essere elaborata secondo il modello approvato con il Dm del Viminale del 26 aprile 2013 (si veda anche Il Sole 24 Ore 20 gennaio) deve essere “chiusa” entro 90 giorni al termine del mandato. L’obbligo è a carico del responsabile del servizio finanziario o del segretario generale. Pertanto in questi giorni, nonostante la giungla di adempimenti e scadenze in corso, i responsabili finanziari devono iniziare a mettere mano anche a questo adempimento.

Il modello da seguire è diverso per province, Comuni sopra i 5mila abitanti e Comuni sotto i 5mila. Nella prima parte del documento sono riportati i dati generali su popolazione, organi politici, struttura organizzativa, eventuali condizioni di commissariamento, dissesto o predissesto finanziario, al posizionamento rispetto ai parametri di deficitarietà strutturale.

Nella seconda parte devono essere indicati gli atti normativi modificati (statuto, regolamenti), la politica tributaria adottata (Ici/Imu, addizionale Irpef, prelievo sui rifiuti e relativo tasso di copertura); va inoltre esplicitato il sistema dei controlli interni, dettagliando strumenti, metodologie, organi e uffici coinvolti. La terza parte descrive la situazione economico finanziaria effettiva dell’ente nel 2009-2013 (dove per il 2013, non essendo ancora disponibile il consuntivo, si fa riferimento ai dati di preconsuntivo), gli equilibri, la gestione di competenza, il fondo cassa, il risultato di amministrazione e il suo utilizzo. Particolare evidenza hanno i residui, la loro gestione e l’anzianità.

Completano questa parte le informazioni sul rispetto del Patto di stabilità, all’indebitamento (volume e costo), al conto del patrimonio e al conto economico, al riconoscimento di debiti fuori bilancio, alla spesa di personale. Devono poi essere indicati i rilievi della Corte dei conti e dell’organo di revisione (parte IV) e le azioni intraprese per contenere la spesa (parte V). L’ultima parte riguarda, infine, gli organismi controllati.

Entro 10 giorni dalla firma da parte del capo dell’amministrazione, la relazione va certificata dall’organo di revisione e trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale (se insediato), il quale invia entro 20 giorni un rapporto. Il rapporto e la relazione devono approdare sul sito istituzionale dell’ente entro il giorno successivo al ricevimento. La relazione va anche trasmessa, entro 10 giorni dalla sottoscrizione, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Se non si pubblica la relazione di fine mandato sul sito istituzionale, scatta la sanzione pari al 50% dell’indennità di mandato del sindaco delle tre mensilità successive da marzo a maggio. Stessa sanzione, pari al 50% degli emolumenti corrisposti da marzo a maggio, per il responsabile del servizio finanziario del Comune o per il segretario generale, se non hanno predisposto la relazione.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento