Federalismo fiscale, lunedì si chiude. E le regioni autonome sono al palo

Il termine di 30 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, scade, quindi, il 21 novembre 2011, dal momento che la legge n. 42, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 6 maggio 2009, è entrata in vigore il 21 maggio 2009

Italia Oggi
18 Novembre 2011
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Non c’è più spazio per le leggi attuative del federalismo fiscale. Scade, infatti, lunedì prossimo (21 novembre) il termine di trenta mesi stabilito dall’art. 2, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, che consente al governo di adottare, uno o più decreti legislativi per attuare la delega sul federalismo. Tale termine era stato inizialmente fissato in 24 mesi e portato a 30 dalla legge 8 giugno 2011, n. 85, che ha modificato in più punti la legge n. 42 del 2009, proprio per consentire una più tranquilla definizione delle varie attività richieste per il completamento del disegno federalista. Il termine di 30 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, scade, quindi, il 21 novembre 2011, dal momento che la legge n. 42, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 6 maggio 2009, è entrata in vigore il 21 maggio 2009. Stop dunque all’approvazione di nuove disposizioni sul federalismo fiscale che rientrino nello schema applicativo della legge n. 42 del 2009, mentre nessuno impedisce l’approvazione di norme che possano in qualche modo impattare sul sistema, magari anche migliorandolo. La data del 21 novembre segna anche la fine dei tavoli di confronto con le autonomie speciali che sono previsti nell’art. 27 della legge 42, vale a dire in uno dei pochi articoli della delega che risultano applicabili anche a questi enti territoriali. Si ricorda, infatti, che il legislatore ha tenuto inspiegabilmente fuori dalla riforma federale del sistema tributario le regioni a statuto speciale e le province autonome stabilendo all’art. 1, comma 2 della legge n. 42 che nei confronti delle autonomie speciali le uniche norme applicabili sono gli articoli 15, 22, e 27. Come se non bastasse c’è stato già un intervento della Corte Costituzionale, sollecitata dalla regione Sicilia, che ha giustamente confermato la chiara lettera della norma nella sentenza n. 201 del 10 giugno 2010. Ebbene l’art. 27 della legge n. 42 prevede anch’esso che «entro il termine di 30 mesi stabilito per l’emanazione dei decreti legislativi» si sarebbe dovuto definire, con le norme di attuazione dei singoli statuti, le modalità ed i criteri con cui le regioni autonome «concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all’esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all’assolvimento degli obblighi posti dall’ordinamento comunitario». Un aspetto molto particolare si rinviene nel comma 7 dove viene prevista la creazione di un tavolo di confronto tra il governo e ciascuna regione a statuto speciale (o provincia autonoma) finalizzato ad:  assicurare il rispetto delle norme fondamentali della legge e dei princìpi che da essa derivano, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna regione a statuto speciale o provincia autonoma;  individuare linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all’entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i princìpi di cui alla presente legge e con i nuovi assetti della finanza pubblica. Il tavolo rappresenta, dunque, il luogo in cui si realizza il confronto tra lo stato e le autonomie speciali per quanto attiene ai profili perequativi e finanziari del federalismo fiscale delineati dalla legge delega, secondo il principio di leale collaborazione. Sebbene detti tavoli siano stati istituiti con dpcm 6 agosto 2009 non risulta che abbiano concretamente operato, e dal punto di vista operativo si devono fare i conti con norme tributarie mal coordinate che non definiscono linee di azione ben precise. Manca, infatti, molta chiarezza sull’applicabilità delle norme in questione agli enti locali che si trovano nel territorio delle autonomie speciali. Infatti, mentre il dlgs n.68/2011, sul federalismo regionale e provinciale, pur prevedendo un’eccezione per l’imposta provinciale di trascrizione (Ipt) e per l’imposta sulle assicurazioni RcAuto, stabilisce a chiare lettere che le disposizioni in esso contenute si applicano solo alle regioni a statuto ordinario ed alle province ubicate nei loro territori, nessuna dichiarazione di questo tipo esiste nel dlgs n. 23/2011, in materia di federalismo fiscale municipale, dove le uniche norme utili alla comprensione del sistema sono gli art. 14, commi 2 e 3. Queste fanno una differenza tra autonomie che esercitano la finanza locale e altre autonomie. Per le regioni e province autonome che rientrano nel primo gruppo la disciplina è contenuta nel comma 3 dell’art. 14, in base al quale le modalità di applicazione delle disposizioni relative alle imposte comunali istituite con il dlgs 23 sono stabilite dalle autonomie speciali in conformità con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Invece, per la Sicilia e la Sardegna, che non svolgono funzioni in materia di finanza locale, trova applicazione il comma 2, in base al quale «il presente decreto si applica nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall’art. 27 della citata legge n. 42 del 2009». Non sembra che allo stato attuale siano state avviate dette procedure e la scadenza del termine fissato dalla legge delega crea sicuramente un problema che forse è sfuggito all’attenzione di molti.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento