Fatture ad hoc per la p.a.

Fonte: Italia Oggi

Fatturazione elettronica vincolante e vincolata nei rapporti con la pubblica amministrazione. L’adozione del documento digitale non è soltanto obbligatoria, ma dovrà seguire le specifiche prescrizioni fissate dal regolamento n. 55/2013 varato dal ministero dell’economia, in attuazione della legge 244/2007 (si veda ItaliaOggi di ieri).

In particolare, questa fattura elettronica dovrà avere il formato di un file xml sottoscritto con firma elettronica o digitale, così come imponeva l’art. 21 del dpr 633/72 anteriormente alle modifiche apportate dalla legge 228/2012.

Quella destinata ai vari uffici delle pubbliche amministrazioni sarà dunque una fattura elettronica speciale, rispetto a quella che invece è ora ammessa, in via generale, dal nuovo testo dell’art. 21 della legge Iva. Dal 1° gennaio scorso, infatti, detto articolo è stato modificato per recepire la semplificazione della fatturazione elettronica attuata, a livello comunitario, dalla direttiva 2010/45/Ue (neppure menzionata nelle premesse al regolamento, che richiama invece la precedente direttiva 2001/115/Ce).

A seguito delle recenti modifiche, volte ad eliminare, come spiegato nella direttiva 2010/45, gli oneri e le barriere che ostacolavano il ricorso alla fatturazione elettronica (quali, per esempio, i vincoli del sistema di trasmissione o della firma digitale), il comma 1 dell’art. 21 stabilisce che «per fattura elettronica, si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico». Il successivo comma 3 stabilisce poi, che l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto della fattura, sia cartacea, sia elettronica, possono essere garantite, alternativamente:

a) mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione o prestazione ad essa riferibile;

b) mediante l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente;

c) mediante sistemi Edi di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire i predetti obiettivi di autenticità e integrità.

La libertà accordata alle imprese, nel ricorso alla fatturazione elettronica, dal recente intervento di semplificazione normativa, incontra pertanto una limitazione nei rapporti con le amministrazioni pubbliche. Secondo l’allegato A al regolamento n. 55/2013, infatti, i dati delle fatture elettroniche da trasmettere al sistema di interscambio (Sdi) istituito, con dm 7 marzo 2008, gestito dall’Agenzia delle entrate, devono infatti rispondere obbligatoriamente allo standard xml e, il file, non deve contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità, che possano apportarvi modifiche. La trasmissione delle fatture dall’emittente, o dall’intermediario, al sistema, come pure la successiva trasmissione dal sistema alle amministrazioni destinatarie, deve inoltre avvenire attraverso posta elettronica certificata, oppure attraverso uno dei canali di trasmissione telematica indicati nell’allegato B al regolamento. Si tratta, dunque, di una disciplina del tutto particolare, finalizzata, tra l’altro, ad attuare la totale dematerializzazione del processo del ciclo di fatturazione passiva delle pubbliche amministrazioni mediante integrazione con i sistemi gestionali e di pagamento, oltreché a permettere il monitoraggio dei flussi finanziari da parte della ragioneria generale dello stato. In questa ottica, infatti, la fattura elettronica alla p.a. conterrà informazioni utili alle predette finalità, supplementari rispetto ai dati fiscali richiesti dall’art. 21 del dpr 633.

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