Fabbricati, ipocatastali addio

Fonte: Italia Oggi

Dal 1° gennaio cancellate le imposte ipocatastali proporzionali sulle cessioni di fabbricati strumentali non soggette all’Iva: l’attrazione di queste cessioni nella sfera dell’imposta di registro comporta infatti l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale solo in misura fissa. Questo, secondo Assonime, un paradossale effetto della revisione della tassazione degli atti di trasferimento di immobili e diritti immobiliari operata dal dlgs n. 23/2011 ed entrata in vigore all’inizio del 2014. L’osservazione è formulata nella circolare n. 1 del 20 gennaio 2014, nella quale l’associazione illustra la nuova disciplina dei trasferimenti di immobili agli effetti delle imposte di registro, ipocatastali e di bollo. Scrive Assonime che nel nuovo regime, improntato alla semplificazione delle regole, l’imposta di registro assume «il ruolo di unico prelievo» sugli atti di cui all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al dpr 131/86, «escludendosi tutti gli ulteriori tributi sinora applicati», anche se il dl n. 104/2013, per esigenze di cassa, ha disposto l’applicazione nella misura fissa di 50 euro ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale, che nell’originaria architettura della riforma non erano invece dovute.

Riguardo alle imposte ipocatastali, la circolare ricorda che è prevista (sino dal 2006) una disciplina più articolata per i trasferimenti di immobili strumentali per natura, i quali sono infatti soggetti all’imposta ipotecaria del 3% e a quella catastale dell’1% indipendentemente dalla circostanza che siano soggetti o meno all’Iva. Da quest’anno, prosegue la circolare, se l’operazione è soggetta ad Iva continua a non essere applicata l’imposta di registro, e non applicandosi tale imposta, che ha assunto natura sostitutiva degli altri tributi sull’atto, restano comunque dovute le imposte ipotecaria e catastale e i tributi accessori. Se invece l’imposta di registro è applicata, in quanto l’operazione non è soggetta ad Iva, le suddette imposte non sono dovute in misura proporzionale, ma in misura fissa, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del dlgs n. 23/2011 in quanto assorbite nella nuova misura dell’imposta di registro. Di conseguenza, le imposte ipocatastali che fino al 2013 erano dovute a prescindere dal trattamento dell’operazione ai fini dell’Iva, adesso sono dovute solo se l’operazione è soggetta ad Iva. Per il vero, questa conclusione della circolare appare non ben comprensibile, perché gli atti di trasferimento di immobili strumentali in regime d’impresa, imponibili o meno ad Iva, sono in ogni caso soggetti all’imposta di registro fissa (ora 200) euro; non sembrano dunque sussistere i presupposti per applicare le imposte ipocatastali in misura fissa ai sensi del citato comma 3, per cui dette imposte dovrebbero continuare ad applicarsi in ogni caso nella misura del 4% totale.

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