Esenzione IMU sui terreni agricoli, i chiarimenti delle Finanze

È arrivata anche la risoluzione del Dipartimento delle Finanze sui terreni agricoli montani. La nota si sofferma su alcuni punti spinosi del d.l. 4/2015 per chiarire, in forma restrittiva, l’ambito di applicazione dell’agevolazione concessa anche in caso di affitto del terreno e la modalità di individuazione dell’aliquota applicabile.

Sul sito del Dipartimento delle finanze è stata pubblicata la risoluzione n. 2/DF del 3 febbraio 2015, che risponde a un duplice quesito sull’esenzione dell’Imu agricola e sull’applicabilità dell’aliquota base.

Di fatto in base ai nuovi criteri Istat, l’esenzione si applica a tutti terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani, e a quelli non coltivati, purché posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco Istat.

Per farla breve, i terreni concessi in affitto o in comodato a coltivatori diretti e Iap saranno soggetti all’Imu terreni agricoli se il proprietario non ha le stesse qualifiche.

L’aliquota giusta: standard o specifica?

L’Imu terreni agricoli è calcolata in base alle aliquote standard (7,6 per mille) tranne quando i Comuni abbiano “approvato per i detti terreni specifiche aliquote. La regola è chiara, ma sullaspecifica aliquota sono piovute domande da ogni dove. Il MEF pertanto ha voluto diramare anche questa questione: l’aliquota è specifica solo se deliberata ad hoc per i terreni, altrimenti il riferimento è al parametro standard del 7,6 per mille.

Nella stragrande maggioranza dei casi l’aliquota sarà standard, perché un’aliquota specifica per i terreni è possibile solo nei Comuni in cui una parte dei terreni già pagavano l’Imu prima del cambio dei criteri. Si tratta dei Comuni “parzialmente delimitati”, quelli cioè nei quali una parte del territorio era considerato montano, quindi esente, e un’altra parte era ritenuta invece imponibile.

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