Esenti da Imu e Tasi anche il Cnr e l’Enea

Fonte: Il Sole 24 Ore

Il ministero dell’Economia, con risoluzione 7 del 13 luglio 2015, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’esenzione Imu e Tasi per gli enti di ricerca, e in particolare per il Cnr e l’Enea, ai quali in passato la Cassazione (sentenza 7037/2014) aveva negato l’esenzione Ici.

L’esenzione Imu per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica è stata introdotta dall’articolo 2, comma 3 del Dl 102/2013 a decorrere dal 1° gennaio 2014. Peraltro, la norma subordinava l’esenzione alla presentazione «a pena di decadenza» della dichiarazione, che avrebbe dovuto, quindi, essere presentata entro lo scorso 30 giugno.
Va anche premesso che il Dm 200/2012, con il quale sono stati specificati i requisiti generali e di settore per tutte le attività elencante nell’articolo 7 del Dlgs 504/1992, non è stato integrato a seguito dell’inserimento delle attività di ricerca scientifica tra le attività meritevoli di esenzione, per cui la definizione di attività di ricerca va rinvenuta nelle istruzioni alla dichiarazione per gli enti non commerciali.

In qualche modo, quindi, la risoluzione va a integrare il Dm 200/2012, specificando quando si intendono soddisfatti i requisiti generali e di settore previsti per accedere all’esenzione dell’Imu e della Tasi relativa ai fabbricati posseduti e utilizzati per l’attività di ricerca scientifica.

Per quanto attiene ai requisiti soggettivi, le esenzioni di cui alla lettera i) dell’articolo 7 della disciplina Ici sono applicabili ai soggetti di cui all’articolo 73 del Tuir, tra i quali rientrano gli enti pubblici. Sia il Cnr sia l’Enea sono organismi pubblici con finalità non commerciali e pertanto soddisfano il requisito soggettivo.

Per quanto attiene ai requisiti generali di cui all’articolo 3 del Dm 200/2012, questi si ritengono soddisfatti perché le attività di ricerca scientifica sono svolte con modalità non commerciali e sono prive di scopo di lucro e inoltre «le prestazioni di servizi, rese per obbligo di legge, hanno carattere non economico di natura interna, i cui proventi sono reinvestiti nell’attività di ricerca e non sono né distribuiti né reinvestibili in caso di scioglimento, proprio in ragione della natura giuridica pubblica degli enti stessi».

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