Enti, mobilità senza forzature

Fonte: Italia Oggi

È da molto tempo che la classe dirigente italiana (politica, imprenditoriale e sociale) dibatte sulla necessità di riformare la pubblica amministrazione con lo scopo di adeguarla ai tempi e alle sfide della realtà contemporanea.

La proposta di riforma elaborata dal governo si sviluppa su tre distinti fronti: 1) innovazioni strutturali; 2) tagli agli sprechi e riorganizzazione dell’Amministrazione; 3) ricorso allo strumento Open Data e, più in generale, alle nuove tecnologie. Nell’ambito delle innovazioni strutturali, un ruolo importante è conferito allo strumento della mobilità dei dipendenti pubblici. Il ricorso a tale strumento, in via di principio, rappresenta un’adeguata soluzione al problema del disequilibrio degli organici della pubblica amministrazione.

Il riferimento agli enti locali è fin troppo facile. Negli ultimi anni i comuni soggetti al patto di stabilità sono stati il bersaglio preferito di numerosi interventi volti a razionalizzare e a tagliare le spese dello Stato per raggiungere gli obiettivi di bilancio con il risultato di rendere sempre più difficoltoso il funzionamento degli stessi e sempre meno facile offrire i servizi previsti dalle norme vigenti in favore dei cittadini e delle imprese. Il ricorso alla mobilità può rappresentare una soluzione in grado di favorire un riequilibrio degli organici della p.a. senza gravare ulteriormente sul bilancio pubblico.

Tuttavia, questa proposta di riforma deve tenere in considerazione il complesso di norme applicabili agli enti locali in tema di mobilità, con particolare riferimento a quella volontaria, e agli orientamenti della magistratura contabile. In primo luogo, l’art. 30 del dlgs n. 165/2000 e s.m.i. stabilisce che la mobilità volontaria dei dipendenti della p.a. tra un ente e l’altro della stessa è configurabile, come risaputo, alla stregua di una cessione del contratto di lavoro e non è riconducibile alla fattispecie della cessazione del rapporto di lavoro.

Il predetto orientamento legislativo trova conferma in quanto disposto dall’art, 1, comma 47, della legge n. 311/2004 che ammette la mobilità intercompartimentale tra pubbliche amministrazioni sottoposte a regimi giuridici differenziati in tema di spesa per il personale. Pertanto, la mobilità dei dipendenti conserva il suo profilo di «cessione» in quanto essa non è considerata come una nuova assunzione con l’effetto di avere un carattere di neutralità rispetto ai vincoli imposti in tema di assunzione del personale sia per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità sia per gli enti ancora sottratti al rispetto dei citati obblighi.

In ogni caso, la mobilità deve rispettare alcune prescrizioni frutto dell’elaborazione giurisprudenziale. In argomento, la Sezione autonomie della Corte dei conti con le deliberazioni n. 21/2009 e n. 59/2010 nonché la Sezione regionale della Corte dei conti della Lombardia, con parere n. 373/2012, hanno chiarito come «la mobilità… si configura in termini di neutralità di spesa solo se si svolge tra amministrazioni entrambe sottoposte a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato. In tal caso, non si qualifica come assunzione da parte dell’Amministrazione ricevente». A conferma di ciò, l’art. 14, comma 7, del dl n. 95/2012 prevede che «le cessazioni dal servizio per processi di mobilità… non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turnover».

Ne segue che l’istituto della mobilità volontaria tra dipendenti della p.a. assume il carattere di neutralità ove ricorrano i seguenti requisiti: 1)rispetto della disciplina in tema di patto di stabilità interno per gli enti pubblici; 2)rispetto delle limitazioni in tema alla spesa per il personale sia per gli enti sottoposti a patto di stabilità sia per gli enti non soggetti a tali vincoli; 3)rispetto del limite del 50% della spesa per il personale in rapporto alla spesa corrente.

Come si è sopra illustrato, il tema della mobilità dei dipendenti in favore degli enti locali presenta molteplici profili normativi in tema di spesa del personale che dovranno essere tenuti in adeguato conto in sede di riforma. In caso contrario l’applicazione di tale istituto non consentirà di raggiungere gli obiettivi sperati e resterà come l’ennesima occasione persa per la modernizzazione della pubblica amministrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *