Enti locali: i contributi alle associazioni non si configurano come spese di rappresentanza

Attraverso la deliberazione n. 83 del 5 ottobre 2017 la Corte dei Conti per la Liguria, dopo aver ricordato che le spese di rappresentanza si qualificano come tali non tanto in ragione dei relativi oggetto e contenuto, quanto per gli scopi che le connotano, chiarisce che le erogazioni di contributi concessi ad una Pro Loco o ad altra associazione operante nel territorio comunale, siano esse destinate genericamente al finanziamento delle ordinarie attività oppure, più specificamente, alla copertura dei costi (ad esempio, gli oneri SIAE) relativi ad una manifestazione programmata, di norma non presentano i caratteri finalistici che contraddistinguono le spese di rappresentanza, bensì sono dirette a concorrere allo svolgimento di attività ritenute utili per la comunità amministrata e riconducibili alle finalità istituzionali dell’Ente locale, tanto da poter essere considerate come connesse al concreto esercizio, sia pure in forma mediata, di specifiche funzioni amministrative, da cui deriva che tali spese non sono soggette al vincolo di cui all’art. 6, comma 8, del d.l. 78/2010.
Qualora le condizioni economiche e finanziarie dell’Ente locale lo permettano, le contribuzioni economiche o l’assorbimento delle spese (ivi inclusi i costi della SIAE) possono essere disposti dagli Enti al fine di realizzare le attività istituzionali, con l’avvertenza della predefinizione di criteri e modalità di cui l’amministrazione deve dotarsi al fine della trasparenza della scelta delle associazioni locali cui può essere indirizzata un sussidio economiche per la realizzazione di finalità istituzionali.

>> CONSULTA IL TESTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI (SEZ. LIGURIA) 5 OTTOBRE 2017, n. 83.

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