E il personale in esubero a un passo dal licenziamento

Fonte: Italia Oggi

Dipendenti Inpdap in esubero a un passo dal licenziamento. La soppressione dell’Istituto di previdenza dei dipendenti pubblici, con relativa incor-porazione nell’Inps, non comporterà il trasferimento delle eccedenze di personale dell’Inpdap direttamente sull’organico dell’Inps. E dunque l’Inps dovrà applica-re nei loro confronti l’art. 33 del decreto legislativo 165/2001 che prevede la mobilità d’ufficio anche in-tercompartimentale. Pertan-to, se non si riuscirà a trova-re loro una nuova colloca-zione, scatterà la procedura prevista dal successivo art. 34: il collocamento nelle liste di disponibilità per 24 mesi a stipendio ridotto e poi il licenziamento. Lo prevede l’art. 21 del decreto Monti, che è stato pubblica-to in Gazzetta Ufficiale il 6 dicembre scorso. Giova ri-cordare che l’art. 33 ha subi-to di recente una modifica introdotta dalla legge di sta-bilità (si veda l’art.16 della legge 183/2011) che ha snellito la procedura, can-cellando anche i passaggi al tavolo negoziale previsti nella precedente stesura. Adesso, quindi, la messa in mobilità avviene entro un termine di soli 90 giorni. Prima della riforma, invece, l’avvio della procedura era subordinata all’esito di un’apposita tornata negozia-le, diretta a definirne i con-torni. E in ogni caso, prima di procedere al collocamen-to nelle liste di disponibilità, l’amministrazione era tenuta ad esperire un tentativo di riconversione dei lavoratori in esubero. Riconversione che doveva avvenire previa frequenza ad appositi corsi organizzati direttamente dall’amministrazione. Ades-so l’obbligo di tentare la ri-conversione è stato elimina-to e con esso anche cancel-lato l’obbligo di pattuire al tavolo negoziale l’attuazione della procedura. Va detto subito, peraltro, che la ri-forma dell’art. 2 del decreto legislativo 165/2011 ha co-munque depotenziato la contrattazione collettiva, relegandola in un ambito meramente residuale. Men-tre, infatti, con il regime previgente, il tavolo nego-ziale aveva il potere di de-rogare le norme di legge e di regolamento, ora la facol-tà di deroga sussiste solo quando la legge da derogare lo preveda espressamente. Inoltre, qualora nelle mate-rie ancora di competenza della contrattazione colletti-va le parti non dovessero giungere ad un accordo in tempi brevi, l’art. 40, com-ma 3-ter del decreto 165/01 attribuisce all’amministra-zione il potere di provvede-re senza attendere l’esito del negoziato. Salvo confor-marsi all’accordo eventual-mente stipulato successiva-mente al provvedimento.

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