Durc e invalidità civile Rimane la certificazione

Fonte: Italia Oggi

Stop alla produzione di certificazioni nei confronti dell’Inps. Dal 1° gennaio, le sedi territoriali non richiedono né accettano più certificati da cittadini e imprese, i cui dati e informazioni devono essere ora reperiti direttamente presso le altre amministrazioni, fatta eccezione per il Durc, il certificato di agibilità ex Enpals, la certificazione di esposizione all’amianto Inail e i verbali di invalidità civile. Lo spiega, tra l’altro, lo stesso Inps nella circolare n. 47/2012.

La decertificazione. Le istruzioni riguardano la direttiva n. 14/2011 con cui il ministro per la pubblica amministrazione ha spiegato le molteplici novità delle modifiche apportate al dpr n. 445/2000, con l’obiettivo ultimo della completa «decertificazione» del rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini. La filosofia di base è, infatti, il rafforzamento del criterio dell’acquisizione d’ufficio (a cura della p.a. interessata) delle informazioni necessarie allo svolgimento dell’istruttoria di una pratica, liberando in tal modo i cittadini dal dover reperire e produrre le relative certificazioni. Peraltro, aggiunge l’Inps, la legge n. 183/2011 (la Finanziaria 2012), al divieto per le p.a. di richiedere certificati o atti di notorietà, ha aggiunto l’ulteriore divieto anche di accettarli.
A tal fine, è fatto obbligo per le p.a. che emettono una certificazione di riportarvi la seguente formula: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblicazione amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi»; insomma, tutte le certificazioni sono adesso adoperabili esclusivamente nei rapporti tra privati (il funzionario p.a. che dovesse richiedere o accettare un documento con sopra riportata la predetta formula commette illecito disciplinare).

Le eccezioni. In alcuni casi, spiega l’Inps, il nuovo principio non è attuabile. Innanzitutto con il documento unico di regolarità contributiva (Durc). L’Inps spiega che il ministero del lavoro, nel confermare in pieno la precedente disciplina, ha precisato che la nuova normativa (articolo 44-bis del dpr n. 445/2000) definisce esclusivamente una modalità di acquisizione del Durc da parte delle p.a. senza, tuttavia, intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un organismo tecnico (Inps, Inail, cassa Edile) non possono essere sostituite da un’autocertificazione, che non insiste, evidentemente né su fatti, né su status né tantomeno su qualità personali. Analoghe considerazioni, aggiunge l’Inps vanno svolte in ordine al certificato di agibilità relativo alle imprese del settore dello spettacolo, iscritte alla gestione ex Enpals e per le attestazioni di regolarità contributiva in generale. Le medesime considerazioni, inoltre, valgono anche in merito alla certificazione di esposizione all’amianto rilasciata dall’Inail nonché per i verbali relativi ad accertamenti medico legali redatti da strutture sanitarie pubbliche, in quanto documenti rilasciati all’esito di valutazioni effettuate da organismi tecnici. Infine, l’Inps esclude dalla decertificazione i verbali di invalidità civile e i verbali d’invalidità ordinaria. Pertanto, per tutti i precedenti documenti resta ferma la possibilità di essere presentati in copia, con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla conformità all’originale, resa dal soggetto che li presenza il quale, peraltro, è tenuto a dichiarare che quanto attestato in quei documenti non è stato revocato, né sospeso o modificato.

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