Dopo l’alt il Comune restituisce gli oneri

Fonte: Il Sole 24 Ore

Quando le opere edilizie autorizzate o assentite non sono realizzate entro il termine di decadenza o sono realizzate solo in parte il Comune deve restituire o ricalcolare i contributi per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione. L’obbligo di restituzione delle somme incamerate è sancito da un orientamento giurisprudenziale consolidato.

Tra le pronunce più recenti si segnala quella del Tar Puglia-Bari n. 1526/2013, che ha dichiarato la sussistenza del diritto del titolare di un permesso di costruire che aveva formalmente dichiarato di rinunciarvi ad ottenere dal Comune la restituzione dell’importo già versato.

Per i giudici pugliesi risulta evidente che il contributo concessorio è strettamente connesso alla effettiva attività di trasformazione del territorio assentita col titolo edilizio rilasciato. Ne deriva che, se questa circostanza non si verifica concretamente, «il relativo pagamento risulterebbe privo della causa dell’originaria obbligazione di dare; argomentando diversamente, in assenza di restituzione, si determinerebbe in favore del Comune un indebito oggettivo, ai sensi dell’articolo 2033 c.c.».

Nello stesso senso si sono espressi anche il Tar Lombardia-Milano (sentenza n. 2092/2013) ed il Tar Sicilia- Catania (sentenza n. 159/2013), che richiamando analoghi precedenti (Tar Lombardia – Brescia, sentenza n. 188/2011; Consiglio di Stato, sezione V, n. 3847/2009) hanno ribadito che il diritto alla restituzione dei contributi sorge non solamente nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche laddove la cubatura prevista dal permesso di costruire sia stata utilizzata solo parzialmente e quindi le opere realizzate abbiano consistenza volumetrica inferiore rispetto a quella assentita.

In questa eventualità il privato ha diritto alla rideterminazione del contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione ed alla restituzione della quota riferibile alla porzione non realizzata.

Il diritto di credito andrà esercitato nell’ordinario termine prescrizionale e poiché ai sensi dell’articolo 2935 del Codice civile il termine comincia a trascorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, la prescrizione decorrerà dal momento in cui l’interessato comunicherà al Comune la propria intenzione di rinunciare al titolo abilitativo o chiederà la rideterminazione del contributo, oppure dalla data di adozione da parte della Pa del provvedimento che dichiara la decadenza del permesso di costruire per scadenza dei termini o per l’entrata in vigore di previsioni urbanistiche contrastanti.

Trattandosi di indebito oggettivo, sugli importi spetteranno all’interessato i soli interessi al tasso legale e non anche la rivalutazione monetaria, con decorrenza dal momento della domanda.

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