Diritto di accesso alle informazioni ambientali

Il TAR Calabria, con la sentenza n. 1747 del 2015, delinea i contenuti del diritto di accesso alle informazioni ambientali, chiarendone le peculiarità rispetto all’accesso regolato dagli artt. 22 ss. della legge n. 241 del 1990. A tal fine, viene richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “Il regime di pubblicità in materia ambientale ha carattere tendenzialmente integrale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, con un ampliamento dei soggetti legittimati all’accesso, e sia per il profilo oggettivo, prevedendosi un’area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti dettati in via generale dagli artt. 22 e segg. della legge n. 241 del 1990”. Ne consegue – ad avviso dei giudici – l’illegittimità del silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso, avanzata dalla Uisp (Unione italiana sport per tutti), alle autorizzazioni al taglio degli alberi avvenuto in zona protetta (bosco).

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