Diritto di accesso agli atti per il subappaltatore

Anche il subappaltatore è titolare di un autonomo diritto a vedersi riconoscere la titolarità del diritto di accesso agli atti esecutivi di un pubblico appalto. È la conclusione alla quale è recentemente pervenuto il TAR Lecce nella sentenza 1913/2016. Nel caso esaminato dai giudici un’impresa aveva presentato istanza di accesso ad una stazione appaltante, per ottenere l’ostensione dei documenti di contabilizzazione degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) dei quali essa risultava subappaltatrice.

La stazione appaltante aveva respinto l’istanza, evidenziando che la subappaltatrice non era titolare di interesse concreto e attuale all’estrazione degli atti in parola, da un lato in quanto “unico soggetto titolare formale e sostanziale del rapporto” contrattuale doveva reputarsi l’operatore economico affidatario dell’appalto e, dall’altro, per aver la subappaltatrice interrotto i lavori in un momento precedente a quello riguardante l’emissione della documentazione afferente i SAL oggetto di istanza ostensiva.

La subappaltatrice aveva pertanto proposto ricorso avverso il rigetto della propria istanza di accesso alla documentazione.
I giudici hanno evidenziato che, ai sensi dell’art. 22, l. 7 agosto 1990, n. 241, nelle gare pubbliche l’impresa aggiudicataria di un appalto ha diritto di accesso alle riserve apposte al registro di contabilità e alle relative controdeduzioni del direttore dei lavori, trattandosi di documentazione che, ancorché privatistica, attiene a un ambito di rilevanza pubblicistica atteso che l’Amministrazione, mediante l’esecuzione delle opere, mira essenzialmente a perseguire le proprie finalità istituzionali (si veda Consiglio di Stato, IV, 28 gennaio 2016, n. 326).

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