Diritto al rimborso spese dell’amministratore locale: necessaria la residenza in altro Comune?

di AMEDEO SCARSELLA

Il TUEL disciplina il rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori locali all’art. 84, distinguendo due ipotesi: la prima riguarda il caso di un qualunque amministratore (risieda o meno nel territorio comunale) comandato a recarsi in missione fuori dal Comune ove ha sede il rispettivo ente (comma 1); la seconda, invece, disciplina il rimborso delle spese spettanti agli amministratori che risiedono fuori dal Comune dove svolgono il proprio mandato, limitandolo alle spese effettivamente sostenute (comma 3). La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con delibera n. 38/SEZAUT/2016/QMIG, ha chiarito la diversa natura e funzione che assume il “rimborso delle spese di viaggio” nelle due fattispecie normative soprarichiamate (per un’analisi della deliberazione sia consentito il rinvio agli approfondimenti contenuti nell’e-book firmato A. Scarsella intitolato Guida alla determinazione delle indennità degli amministratori locali, Maggioli 2017, pagg. 20 e seguenti).
In ordine alla seconda fattispecie, un sindaco ha posto il quesito alla Corte dei conti, sezione Campania, al fine di conoscere se per ottenere il rimborso delle spese di viaggio fosse necessaria la residenza o bastasse il semplice domicilio.

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