Dirigenti, turn over bloccato

Fonte: Il Sole 24 Ore

Negli enti locali, i dirigenti a contratto sono diventati merce scottante: da un lato possono rappresentare, a seguito dei pareri della Corte dei Conti, personale in eccedenza, dall’altro, per effetto della nuova tornata elettorale, sono figure ricercate. Si riassume così la situazione dei dirigenti assunti sulla base dell’articolo 110, comma 1, del Tuel. È vero, infatti, che le pronunce delle sezioni riunite della Corte hanno buttato nello scompiglio le diverse Amministrazioni nelle quali si era proceduto alla nomina dei dirigenti a tempo determinato dopo l’entrata in vigore del Dlgs 150/2009. I giudici contabili hanno affermato, infatti, (pareri n. 12, 13 e 14 del 2011) che anche alle autonomie locali si applica il limite della riforma Brunetta, e, quindi, i dirigenti a contratto non possono superare l’8% dei posti di qualifica dirigenziale previsti in dotazione organica. Sulla sorte dei dirigenti nominati in eccesso rispetto a questo limite, soccorrono i chiarimenti forniti – sempre dalla Corte dei Conti – ma sezione regionale del Piemonte (parere n. 52/2011), secondo la quale conservano efficacia, fino a scadenza, i contratti individuali di lavoro sottoscritti prima del 15 novembre 2009, data di entrata in vigore della riforma, ma non possono essere rinnovati. Per quelli sottoscritti successivamente, la Corte evidenzia come, avendo le pronunce degli stessi giudici contabili valore interpretativo, i contratti non potevano essere stipulati e quindi risultano sottoscritti in violazione a norme imperative di legge. Nelle amministrazioni dove si è proceduto al rinnovo del Sindaco o del Presidente si è di fronte al problema diametralmente opposto. Con la cessazione delle precedenti amministrazioni sono venuti meno i vecchi incarichi ex articolo 110 del Dlgs 267/2000. In alcuni enti questi incarichi sono in numero esiguo, ma in altri rappresentano una quantità molto elevata rispetto al complesso dei dirigenti presenti. Stante i limiti imposti dal Dlgs 150/2009, nell’interpretazione fornita dalla Corte dei Conti, nella impossibilità di superare la soglia dell’8%, in molti casi non risulta possibile sostituire integralmente i dirigenti cessati. E la situazione potrebbe risultare ancora più difficile se anche queste tipologie di assunzioni dovessero rientrare in quel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni intervenute nell’anno precedente, previsto dall’articolo 14, comma 9, del Dl 78/2010, così come sembra delinearsi dalle interpretazioni fornite da alcuni giudici contabili (Piemonte, parere 6 del 2011, Lombardia, parere 167 del 2011, Emilia Romagna, parere 14 del 2011 – contrario Campania, parere 246/2011). La struttura deve affrontare, di conseguenza, una grave crisi organizzativa in quanto mancante di un’importante fetta della direzione. Nel brevissimo periodo, si può far fronte a questa situazione affidando degli incarichi ad interim ai dirigenti a tempo indeterminato, ma nel medio termine, l’amministrazione è costretta a una rivisitazione della propria macrostruttura sulla base del personale dirigente presente e non, come si dovrebbe, fondando le proprie scelte sugli obiettivi che ha posto a base del mandato politico. Perciò, parecchi sono i dubbi sulla legittimità di queste norme: da un lato, è vero che tali disposizioni sono misure comunque volte al coordinamento della finanza pubblica, dall’altra incidono in maniera pesante su quella autonomia riconosciuta agli enti locali dall’articolo 114 della Costituzione.

Crisi al vertice

01 | IL TETTO Estensione alle autonomie locali del limite della riforma Brunetta: i dirigenti a contratto non possono superare l’8% dei posti di qualifica dirigenziale previsti in dotazione organica. Corte dei Conti (pareri 12,13 e 14 del 2011)

02 | L’EFFICACIA Oltre questo limite: sono efficaci, fino a scadenza, i contratti individuali di lavoro sottoscritti prima del 15 novembre 2009, data di entrata in vigore della riforma, ma non possono essere rinnovati. I contratti sottoscritti dopo il 15 novembre 2009 non potevano essere stipulati e quindi risultano sottoscritti in violazione a norme imperative di legge. Sezione regione Piemonte (parere 52/2011)

03 | IL VINCOLO Le nuove assunzioni devono rientrare nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni intervenute nell’anno precedente, previsto dall’articolo 14, comma 9, del Dl 78/2010. (Piemonte, parere 6/2011, Lombardia, parere 167/2011, Emilia Romagna, parere 14/2011 – contrario Campania, parere 246/2011)

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