Diluvio di scadenze sulla «trasparenza»

Fonte: Il Sole 24 Ore

Entro oggi gli organismi di valutazione devono inserire sul sito Internet di ogni Pubblica amministrazione l’attestazione sulla pubblicazione delle informazioni sui debiti maturati con i privati, sui procedimenti amministrativi, sulle società partecipate, sull’accesso civico, sulla individuazione del dirigente che sostituisce gli inadempienti in caso di mancata conclusione dei procedimenti entro i termini e sui costi dei servizi erogati. Le informazioni vanno trasmesse agli organi di valutazione dal responsabile della trasparenza e questo vincolo si applica anche ai Comuni. Inoltre, sempre entro oggi, devono valutare le scelte compiute dai singoli enti locali nelle assunzioni flessibili del 2012.

Il primo obbligo è la verifica del rispetto di alcuni vincoli dettati dal legislatore in materia di trasparenza. Occorre ricordare che la verifica su tutte le notizie che le amministrazioni sono tenute a pubblicare sul sito Internet istituzionale deve essere effettuata alla fine del mese di dicembre. E che, ai fini della valutazione dei dirigenti, oppure dei responsabili nei Comuni dove la dirigenza non esiste, conteranno solamente gli esiti di questo controllo. Ed ancora che le amministrazioni hanno tempo fino alla fine del mese di gennaio per adottare il piano per la trasparenza.

Questo nuovo adempimento, non previsto da alcuna disposizione di legge, è stato introdotto dalla Civit nella deliberazione 71/2013 diffusa lo scorso 1° agosto. L’obbligo è motivato dalle verifiche sul contenuto dei siti istituzionali delle Pubbliche amministrazioni e dalla constatazione che siamo in presenza di scelte in buona parte innovative rispetto ai vincoli di pubblicità previsti dal pure assai recente Dlgs 33/2013.

Basta ricordare che, sulla base delle previsioni del Dl 35/2013, su tutti i siti istituzionali devono essere pubblicati l’elenco, in ordine cronologico e con l’indicazione dei relativi importi, di tutti i debiti maturati entro lo scorso 31 dicembre, nonché i Piani dei pagamenti per importi aggregati per classi di debiti, con l’indicazione dell’importo e della data prevista di pagamento comunicata al creditore.

Tra le altre informazioni che devono essere pubblicate si segnalano i dati sulle partecipazioni societarie, ivi comprese quelle sugli amministratori e sull’andamento della gestione. Non è invece necessario inviare alla Civit l’attestazione di tale monitoraggio.

Oggi scade inoltre il termine entro il quale deve essere completato il monitoraggio, per l’anno 2012, delle assunzioni flessibili e del ricorso ai co.co.co. Dal prossimo anno la scadenza è fissata al 31 gennaio. Gli organismi di valutazione devono giudicare se le giustificazioni che le amministrazioni hanno fornito alle anomalie riscontrate automaticamente dal dipartimento della Funzione pubblica sono valide, anche parzialmente, o non sono valide. Si ricorda che, sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 36 del Dlgs 165/2001, di questo elemento gli Oiv devono tenere conto nella valutazione dei dirigenti ai fini della erogazione della indennità di risultato, oltre che per l’applicazione delle dure sanzioni appena introdotte per le amministrazioni inadempienti dal Dl 101/2013.

I capitoli

01|TRASPARENZA
Sul sito istituzionale della Pubblica amministrazione devono essere pubblicati i dati relativi ai debiti commerciali, alla gestione delle società partecipate, all’accesso civico e alla definizione del dirigente responsabile in caso di mancato rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi

02|PERSONALE
Va completato il monitoraggio sulle assunzioni flessibili e le collaborazioni del 2012

03|SANZIONI
Taglio dell’indennità di risultato dei dirigenti e nuove penalità introdotte dal decreto legge sul pubblico impiego

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