Derivati solo se c’è trasparenza

Fonte: Italia Oggi

Regole severe di forma del contratto di investimento, principi rigorosi sulla competenza della controparte dell’intermediario ad operare in derivati over the counter, nullità del contratto sottoscritto con conseguente restituzione delle somme investite e degli interessi maturati. È questa, in sintesi, la portata della recente sentenza n. 1523/2010 (Pres Carla Fazzini, rel. Francesco Cortesi) emessa dal tribunale civile di Rimini in una causa che ha visto contrapposti da un lato il comune della città romagnola e un primario istituto bancario attivo sia con la società advisor sia come intermediario finanziario. La causa era sorta su ricorso del comune che contestava la trasparenza e la correttezza della condotta posta in essere dall’istituto nella trattativa per la scelta di un advisor per definire possibili strategie di trasformazione del debito e nella conclusione del contratto quadro di rinegoziazione. Secondo il comune era difettata trasparenza tra l’advisor e l’istituto emittente e circa la natura dei contratti Irs (Interest rate swap) conclusi. Secondo i giudici del tribunale, che hanno accolto in toto la domanda del comune, in materia di contratti di master agreement la forma prescritta deve riguardare il contratto, senza possibilità di successiva ratifica o sanatoria. Ai sensi dell’art. 1325 c.c., quando la prescrizione formale non è stata rispettata, il contratto è privo di un suo elemento essenziale e non si considera perfezionato. Neppure la produzione in giudizio del contratto ad opera della parte che non l’ha sottoscritto vale a considerarlo concluso nella forma documentale prescritta, equivalendo siffatta produzione al consenso negoziale, ove non sia medio tempore intervenuta la revoca. Inoltre, poiché non è stata dimostrata l’assoluta conoscenza della natura di operatore finanziario qualificato, consegue che l’appartenenza di un soggetto al medesimo gruppo bancario dell’intermediaria evidenzia una sostanziale identità fra il soggetto esentato dagli obblighi informativi e il soggetto sul quale l’investitore contava per possedere specifiche informazioni. «Quello di Rimini è un precedente significativo. Per la banca osservare il requisito della forma scritta del contratto di investimento» chiarisce Daniele Maffeis, professore di diritto privato e avvocato civilista, specialista in materia di contenzioso su derivati, «è come per il compratore ricordarsi di andare dal notaio per acquistare casa. Sarebbe stravagante considerarlo un dettaglio».

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