Decreto enti locali, più tempo per il riaccertamento straordinario dei residui

Il decreto enti locali, che sarà forse pubblicato in Gazzetta Ufficiale proprio questa sera, rende difficoltosa la previsione sanante, prevista per gli enti che non avessero ancora approvato il riaccertamento straordinario dei residui e l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, stabilita nel 15 giugno 2015, termine questo già spirato.
È probabile che nella versione definitiva il termine sarà prorogato al 30 giugno 2015. Tale previsione scongiurerebbe la procedura di scioglimento del consiglio comunale prevista dall’art. 3, comma 8, del decreto legislativo 118/2011.

Il decreto contiene, inoltre, importanti indicazioni per la contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità previste dal d.l. 35/2013 e successive modifiche ed integrazioni. Infatti il comma 6 dell’art. 2 del d.l. enti locali (nella sua versione dell’11.6.2015) prevede quanto segue:

Gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all’articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito delle erogazioni, ai fini dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità”.

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