Decreto del fare, nuove multe per la burocrazia lenta se l’istante è un imprenditore

La previsione è in linea con la maturata prospettiva giuridica che considera il tempo delle imprese come un costo e quindi un bene da tutelare anziché una risorsa illimitata da sprecare

19 Giugno 2013
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Fra le novità racchiuse nel decreto legge recante misure urgenti in materia di crescita, per il rilancio economico dell’Italia, il “decreto del fare”, emerge la nuova strategia di tutela ad hoc per l’imprenditore (e in relazione alla sua attività d’impresa), la cui sfera giuridica di interessi rischia di essere compromessa a fronte dell’inerzia della pubblica amministrazione. La previsione è in linea con la maturata prospettiva giuridica che considera il tempo delle imprese come un costo e quindi un bene da tutelare anziché una risorsa illimitata da sprecare.
In linea generale (e integrando la formulazione dell’art. 2 legge 241/1990), si prevede che, ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, l’amministrazione procedente o quella responsabile del ritardo debba liquidare a favore dell’interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma stabilita dalla legge.
In particolare, poi, è stabilito che, laddove l’imprenditore istante attivi i poteri del responsabile del potere sostitutivo:
a) se il responsabile non abbia provveduto a concludere nel termine previsto il procedimento, nei successivi 5 giorni deve liquidare a titolo di indennizzo, per il mero ritardo, una somma pari a 50 euro per ogni giorno di ritardo e, comunque, complessivamente non superiore a 2.000 euro;
b) se il responsabile omette di provvedere alla liquidazione dell’indennizzo nel termine previsto, l’istante può proporre, nel termine decadenziale dei successivi 10 giorni, ricorso dinanzi al giudice amministrativo avverso il silenzio ovvero ricorso per decreto ingiuntivo. Unitamente al ricorso è depositata, a pena di inammissibilità, l’istanza di parte da cui è conseguito l’avvio del procedimento;
c) Il Tribunale pronuncia sulla domanda di indennizzo con la sentenza. Se il ricorso è respinto, anche solo in parte, il ricorrente può esclusivamente proporre opposizione. Se, invece, il ricorso è dichiarato inammissibile o respinto in ragione dell’inammissibilità o manifesta infondatezza dell’istanza che ha dato avvio al procedimento, il giudice condanna il ricorrente a pagare in favore del resistente una somma non inferiore a due volte e non superiore a quattro volte il contributo unificato.
L’obiettivo della nuova strategia resta, naturalmente, quello di stimolare le amministrazioni a rispettare i tempi, senza che vi sia la necessità di indennizzare l’interessato, individuato, nella specie, nella figura giuridica dell’imprenditore. La sanzione è, dunque, un deterrente nei confronti delle estenuanti inadempienze dell’amministrazione.

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