Ddl sacchetti, Governo Informa parla di spessore 400 micron e multe da 25.000 euro

Regolare il divieto di commercializzazione delle buste di plastica e promuovere le politiche del riuso. È quanto prevede lo schema di disegno di legge in materia di divieto di commercializzazione di sacchi non biodegradabili per asporto merci approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 agosto 2011 (>> testo non disponibile >> relazione illustrativa).
Il provvedimento, composto da un unico articolo, lascia invariato al 1° gennaio 2011 il divieto di commercializzazione dei “sacchi per l’asporto delle merci” non biodegradabili disposto dalla Legge Finanziaria 2007 (art. 1 comma 1130 – Legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall’art. 23, comma 21 – novies della legge 3 agosto 2009, n. 102).
La norma citata prevede che “ai fini della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, del rafforzamento della protezione ambientale e del sostegno alle filiere agro-industriali nel campo dei biomateriali, sarebbe stato avviato […] un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l’asporto delle merci che […] non risultino biodegradabili”. Ciò “al fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l’asporto delle merci”.
In assenza della sperimentazione prevista e dei provvedimenti necessari al raggiungimento graduale dei divieto, l’attuale disegno di legge si ripropone di precisare la portata del divieto e di sanzionarne la violazione, la quale si sostanzia nel pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro con la possibilità di aumentarle fino al quadruplo e contestualmente di promuovere le politiche del riuso e di informare il pubblico sulla corretta gestione del ciclo dei rifiuti relativo ai sacchi per l’asporto delle merci.
I sacchi per l’asporto delle merci commercializzabili devono risultare conformi ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario.
Diversamente sono esclusi dal divieto i sacchi per l’asporto delle merci, di spessore superiore a 400 micron dotati di manici accessori e di dispositivi di chiusura nonché di caratteristiche tecniche e costruttive che favoriscono il loro riutilizzo duraturo e li dotino di un autonomo valore economico.

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