Dall’extradeficit stop all’esecuzione

Fonte: Il Sole 24 Ore

Inutile varcare la soglia di un tribunale. Per tutto il 2011 le quattro regioni in extra deficit sanitario godranno di una vera e propria immunità. Nessun creditore di Asl o ospedali in Lazio, Molise, Campania e Calabria potrà sperare di avere ragione da un giudice. La legge di stabilità approvata a dicembre dal Parlamento ha “congelato” le azioni esecutive fino al prossimo capodanno. Lo scudo è anche retroattivo. Questo significa che i pignoramenti effettuati prima del 31 maggio dello scorso anno (data di entrata in vigore della manovra estiva) non producono alcun effetto per l’anno in corso. Uno stop che potrebbe essere “parzialmente” bilanciato da una nuova opportunità: la compensazione dei crediti vantati nei confronti di (tutte le) regioni, enti locali e aziende sanitarie. Dal 1° gennaio è, infatti, in vigore una norma introdotta dal parlamento nella conversione della manovra correttiva 2010: sarebbe possibile procedere a una compensazione, vale a dire abbattere i debiti tributari per somme iscritte a ruolo. Una norma in grado di dare ossigeno a molte piccole e medie imprese, perché consentirebbe di non attingere alla liquidità per pagare i debiti tributari. Il meccanismo, però, non è operativo. Manca il decreto ministeriale attuativo. Il provvedimento, come recita la disposizione contenuta della manovra estiva, deve «garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica». Quando arriverà, le imprese dovranno farsi certificare il credito dall’am-ministrazione. A quel punto è prevista una “tagliola”: se il soggetto pubblico interessato non versa all’agente della riscossione l’importo indicato nell’attestazione entro 60 giorni, il concessionario può procedere al recupero coattivo. La direttiva comunitaria. Le imprese guardano con speranza anche alla direttiva comunitaria 2011/7/Ue entrata in vigore la scorsa settimana. L’obiettivo è un taglio drastico dei tempi d’attesa per i fornitori: gli enti pubblici devono pagare entro 30 giorni i beni e i servizi acquistati, solo in casi eccezionali l’arco temporale può salire a 60 giorni. Perché questa “rivoluzione” diventi realtà, è necessario il recepimento. L’Italia, così comeil resto dell’Unione, dovrà adeguarsi entro il 16 marzo 2013. Ma anche superato questo scoglio, bisognerà poi fare i conti con il patto di stabilità.

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