Dalla RGS le modalità operative del monitoraggio delle opere pubbliche

Con la circolare 8.4.2014, n. 14, diffusa l’altro ieri, la Ragioneria generale dello Stato definisce le prime modalità operative del monitoraggio delle opere pubbliche declinando il principio dell’univocità dell’invio delle informazioni introdotto dal dlgs n. 229/2011. In virtù di tale principio i dati richiesti se già presenti – in tutto o in parte – in altre banche dati non sono oggetto di ulteriore invio da parte delle amministrazioni e dei soggetti interessati, ma pervengono al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (MEF) direttamente da tali banche dati.

A partire da settembre – data del primo invio delle informazioni al MEF – non sono pertanto oggetto d’invio le informazioni sulle opere pubbliche inviate: 

  • alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici – AVCP; 
  • alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica nell’ambito del sistema CUP (Codice Unico di Progetto);
  • al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) gestito dalla Banca d’Italia per conto del MEF; 
  • alla Banca Dati Unitaria (BDU) presso il MEF relativa agli interventi finanziati nell’ambito delle politiche comunitarie e di coesione.

Ciò è fattibile grazie all’interazione tra sistemi informativi che rilevano momenti o aspetti differenti della stessa opera pubblica, la cui interconnessione – prima dell’adozione del dlgs. n. 229/2011 – risultava impossibile a causa dell’incompatibilità delle informazioni presenti nelle varie rilevazioni.

La circolare fornisce dunque le modalità amministrative e tecniche per assicurare il principio dell’univocità dell’invio basato sul legame gerarchico tra i due principali codici di rilevazione di settore, ovvero:

  • il CUP (codice unico progetto, rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri)
  • il CIG (codice identificativo gara, rilasciato dall’AVCP) prevedendo che il CIG non possa essere rilasciato dall’AVCP se non in presenza di un CUP valido.

L’associazione tra i due codici consente di unire gli aspetti programmatori e i capitoli di spesa del bilancio dello Stato legati al CUP con le informazioni relative all’affidamento delle opere e ai contratti inerenti al CIG, permettendo di coprire l’intero ciclo di vita dell’investimento.

L’evoluzione del sistema di monitoraggio previsto dal dlgs n. 229/2011 consente in prospettiva l’interconnessione anche con altri sistemi/banche dati che raccolgono informazioni agganciate al CUP e/o al CIG, come ad esempio la fattura elettronica; si veda in tal senso l’art. 25 del decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66.

Questo tipo di interazioni solleverà sempre più le Amministrazioni dalla c.d. ‘molestia statistica’, ovvero dal dover inviare dati simili sullo stesso oggetto a soggetti diversi, più volte e in tempi differenti.

La circolare stabilisce inoltre che la prima rilevazione riguarderà lo stato di attuazione delle opere pubbliche al 30 giugno 2014 e le informazioni dovranno essere comunicate al MEF a partire dal mese di settembre 2014.

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