Crisi da mobilità obbligatoria

Fonte: Italia Oggi

La mobilità obbligatoria per le società partecipate con spese di personale oltre il 50% di quelle correnti mette in crisi le società che rendono servizi ad alta incidenza di manodopera e quelle che si avvalgono di personale flessibile, per esigenze stagionali.

Il dl 101/2013, all’articolo 3, comma 4, pone nuovi ed ulteriori problemi alle società partecipate, nello stabilire che laddove esse rilevino un’incidenza delle spese di personale pari o superiore al 50%, debbono attivare una procedura di dichiarazione di esubero, che può sfociare verso tre soluzioni. La prima è il trasferimento del personale in eccedenza verso altre società partecipate controllate dal medesimo ente. La seconda, sentite le organizzazioni sindacali, il trasferimento anche presso società controllate da enti diversi comprese nell’ambito regionale, previo accordo tra gli enti e le medesime società. La terza, previ accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, il trasferimento presso in società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio regionale ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

La ratio della disposizione contenuta nell’articolo 3, comma 4, del dl 101/2013 è evidentemente quella di ridurre le spese fisse delle società a partecipazione pubblica, a partire da quelle per il personale, offrendo l’opportunità di non giungere immediatamente alla mobilità «privatistica» dei lavoratori (cioè al loro licenziamento), ma di attivare la mobilità «pubblicistica», appunto i trasferimenti dei dipendenti da una società all’altra (rimanendo esclusa la possibilità di trasferimenti verso le amministrazioni partecipanti).Attivando questo tipo di mobilità, si assicura un maggior riequilibrio della forza lavoro e delle connesse spese tra società partecipate, anche considerando l’onere in capo alle amministrazioni di fornire l’indirizzo alle società di acquisire nuovo personale in via prioritaria mediante mobilità, risultando le assunzioni ex novo recessive rispetto allo strumento della mobilità.

Sembra, tuttavia, che l’intera fattispecie regolata dall’articolo 3, commi 4, 5 e 6, del dl 101/2013 riguardi il personale che conduce con le società partecipate rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nonostante la norma non lo affermi espressamente e si limiti a fare riferimento al mero dato del costo del lavoro in rapporto alle spese correnti.

Per quanto nulla escluda che la fattispecie della cessione di ramo d’azienda, considerata come alternativa alla mobilità tra personale delle società dall’articolo 3, comma 2, del dl 101/2013 (che richiama impropriamente l’articolo 31 del dlgs 165/2001, norma applicabile solo alle pubbliche amministrazioni), riguardi anche il personale flessibile, a ben vedere l’istituto della cessione del contratto regolato dall’articolo 30 del dlgs 165/2001 e analogicamente esteso alle società partecipate è rivolto ai lavoratori con contratti di lavoro a tempo indeterminato. Infatti, tale articolo, fa esplicito riferimento alla copertura di posti «vacanti in organico», che può avvenire esclusivamente mediante contratti a tempo indeterminato. I contratti flessibili, infatti, non coprono l’organico, ma sono sempre extra organico, proprio perché attivabili esclusivamente in presenza di fabbisogni flessibili, sorretti dalle cause giustificative prescritte dall’articolo 1, comma 1, del dlgs 368/2001.

Non pare possibile estendere così com’è la norma a fattispecie particolari, quali possono essere quelle di società incaricate di erogare servizi svolti prevalentemente in determinati periodi di tempo, tanto più se stagionali. Si pensi, ad esempio, a società di servizi nel settore del turismo, chiamate ad assicurare agli sportelli l’assistenza e l’accoglienza turistica. In questi casi, l’impiego del personale flessibile potrebbe rivelarsi prevalente, proprio in relazione ad esigenze organizzative e produttive, E trattandosi di lavori ad alta incidenza di manodopera, probabilmente l’incidenza del costo del personale risulterebbe pari o superiore alla soglia del 50%.

L’attivazione della mobilità obbligatoria dovuta solo a tale dato, porterebbe necessariamente non tanto ad un riordino dei conti della società, quanto alla sostanziale smobilitazione del servizio.

Lo stesso vale, ad esempio, per i servizi di trasporto pubblico, nei quali il costo del personale rappresenta una voce molto ampia delle «spese correnti» (concetto che in realtà, nel bilancio societario, non esiste), visto che il servizio è assicurato prevalentemente dal personale viaggiante e addetto ai controlli.

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