Costruttori, norme anti-abusivi

Le novità del disegno di legge di riforma approvato alla camera. Soddisfatta l’Ance

Italia Oggi
13 Aprile 2011
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Questo governo forse riuscirà a portare in fondo la riforma della disciplina della porfessione di costruttore edile contro gli abusi e le ditte improvvisate. Per lo svolgimento professione di costruttore sarà necessario designare un responsabile tecnico, iscrivere la ditta in una speciale sezione dell’edilizia da istituire presso le Camere di commercio, nonché dimostrare il possesso di precisi requisiti di onorabilità, moralità e idoneità professionale. Sono queste le principali novità contenute nel disegno di legge, approvato dalla Camera il 30 marzo e adesso all’esame del Senato (atto n. 2663), recante la disciplina dell’attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia, il cosiddetto «statuto dei costruttori edili». Le norme dettate dal provvedimento vengono qualificate come disposizioni dettate nell’ambito della legislazione esclusiva dello stato in quanto afferenti alla materia della tutela della concorrenza, con un margine di intervento strettissimo per il legislatore regionale. L’obiettivo principale perseguito con la nuova disciplina è duplice: da un lato assicurare l’adozione di criteri di omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese e degli operatori professionali del settore al mercato; dall’altro garantire la tutela dei consumatori e dei lavoratori per i relativi aspetti legati all’esercizio dell’attività professionale. Il disegno di legge si applica legge agli interventi di costruzione, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo e manutenzione ordinaria nonché ai lavori di completamento e di finitura. Restano escluse dall’ambito di applicazione le attività di promozione e di sviluppo di progetti immobiliari e le attività di restauro, conservazione e manutenzione di beni culturali. Per accedere alla professione di costruttore edile occorre, oltre all’iscrizione in una sezione speciale dell’edilizia presso la Camera di commercio, dimostrare il possesso di una serie di requisiti. Si tratta di requisiti di idoneità professionale in capo al responsabile tecnico e al responsabile per la prevenzione e la protezione; di requisiti di onorabilità, morali e di idoneità professionale, Molta attenzione viene prestata alla fase di formazione professionale, visto che sarà un decreto ministeriale a definire i programmi di apprendimento, i livelli di approfondimento, le modalità per la formazione delle commissioni d’esame e per l’accreditamento degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi e al rilascio dell’abilitazione professionale del responsabile tecnico (saranno poi le regioni a regolamentare i corsi e le prove d’esame nonché all’accreditamento degli enti autorizzati). Controlli e verifiche saranno affidati alle camere di commercio. Previsti anche sistemi premianti a favore delle piccole e medie imprese che partecipano alla realizzazione di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro Sul provvedimento soddisfazione è stata espressa dall’Ance, l’associazione nazionale dei costruttori edili presieduta da Paolo Buzzetti, che ritiene che la normativa vada nella direzione auspicata da tempo che è quella di una maggiore qualificazione delle imprese di costruzione e di una riduzione dell’improvvisazione che caratterizza oggi il settore, seppure con qualche attenzione ad alcuni aspetti tecnici da risolvere nel passaggio al Senato. Positiva la reazione anche di Finco (federazione delle imprese produttrici di materiali e servizi per l’edilizia) che prende atto delle importanti previsioni volte a qualificare le attività connesse all’edilizia, a sicuro vantaggio della qualità e della sicurezza. Ma, al tempo, esprime preoccupazione per il fatto che si qualificano come attività edili attività imprenditoriali diverse da quella edile, come «quelle delle imprese cosiddette specialistiche, connotate da un alto gradiente tecnico e non sono assimilabili ope legis all’edilizia.

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