Correttivo codice appalti: il dossier del Servizio Studi di Camera e Senato

È stato pubblicato un interessante dossier elaborato dal Servizio Studi di Camera e Senato contenente le schede di lettura relative al decreto legislativo correttivo del codice degli appalti.
Ricordiamo che il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, ha approvato nel mese di febbraio, in esame preliminare, un decreto legislativo correttivo del codice degli appalti, adottato a norma dell’articolo 1, comma 8, della legge delega n. 11 del 2016 e in esito alla consultazione pubblica.

>> CONSULTA il DOSSIER a cura del Servizio Studi di Camera e Senato. All’interno sono presenti le schede di lettura relative allo schema di decreto correttivo.

Lo schema consta di 121 articoli, formulati come novelle al citato Codice, che intervengono sulla normativa vigente con modifiche di carattere formale e sostanziale. Si avverte che alle correzioni formali è dedicata un’apposita scheda di lettura, in cui sono raggruppati gli articoli, che apportano solo modifiche formali.

>> Qui disponibile lo SCHEMA DI DECRETO e la RELAZIONE ILLUSTRATIVA (già pubblicati sulla gazzetta degli Enti Locali nell’articolo Correttivo codice appalti: lo schema di decreto).

Tra le modifiche si segnalano:
appalto integrato: si introduce un periodo transitorio che prevede che l’appalto integrato sia possibile per gli appalti i cui progetti preliminari o definitivi siano stati già approvati alla data di entrata in vigore del codice e nei casi di urgenza;
progettazione: si introduce l’obbligatorietà dell’uso dei parametri per calcolare i compensi a base di gara;
concessioni 80/20: si chiarisce che il limite dell’80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture, relativi alle – concessioni di importo pari o superiore a 150.000, che i concessionari sono obbligati ad affidare mediante procedura ad evidenza pubblica non riguarda i lavori eseguiti direttamente né quelli relativi alla manutenzione ordinaria;
subappalto: si supera la rigidità della disciplina attualmente prevista, anche alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia, chiarendo tra l’altro che il limite del 30% è da riferirsi alla categoria prevalente per i lavori e, solo nel caso di servizi e forniture, all’importo complessivo del contratto;
indicazione terna subappaltatori: si prevede che stazione appaltante indichi nel quando ritiene necessaria l’indicazione della terna in sede di offerta;
contraente generale: si prevede una soglia minima pari a 150 milioni di euro per il ricorso all’istituto del contraente generale, per evitare che il ricorso all’istituto per soglie minimali concretizzi una elusione del divieto di appalto integrato;
varianti: si integra la disciplina della variante per errore progettuale, specificando che essa è consentita solo entro i limiti quantitativi del de minimis;
semplificazioni procedurali: in caso di nuovo appalto basato su progetti per i quali risultino scaduti i pareri acquisiti, ma non sono intervenute variazioni, vengono confermati i pareri, le autorizzazioni e le intese già rese dalle amministrazioni.

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