Contrordine: nessun compenso ai vice segretari

Nell’articolo del 3 maggio scorso si era avuto modo di evidenziare come la Corte dei conti, sezione di controllo per le Marche, con la deliberazione n. 90 del 21.4.2016, avesse indicato come la fonte legittimante l’erogazione dei diritti di rogito discenda per i segretari in via legislativa (art. 41, comma 4, della legge 312/1980; art. 30, comma 2, della legge 734/1973) mentre quella dei vice segretari la fonte è quella contrattuale. Pertanto, secondo i giudici contabili, essendo la fonte contrattuale (art. 11 C.C.N.L. 9.5.2006) non incisa dalla novella legislativa (d.l. 90/2014), agli stessi risultano ancora dovuti i citati compensi, in forza di specifiche norme contrattuali mai abrogate e tutt’ora vigenti che continuano ad esplicare i propri effetti in favore del personale che è destinatario, in base all’ordinamento interno di ciascun ente, dell’incarico di vice segretario.

Tali indicazioni non sono, tuttavia, sufficienti per il Ministero dell’economia e delle finanze che in data 25.3.2016 con lettera prot. 26297/2016 che risponde ad un comune circa l’eventuale riconoscimento dei diritti di rogito ai vice segretari.
Le indicazioni fornite dal MEF sono improntate ad una logica sostanzialistica e non meramente legislativa. Infatti, alla domanda del Comune se sia possibile riconoscere al vice segretario, titolare di posizione organizzativa, i citati diritti di rogito, a fronte dell’assenza del segretario appartenente alla fascia B in un Comune privo di figure dirigenziali, i tecnici del MEF evidenziano quanto segue:… >>> Continua a leggere l’articolo di Vincenzo Giannotti

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