Controllo delle spese legali sostenute dai Comuni: criticità e le linee direttive

a cura VINCENZO GIANNOTTI

In una recentissima deliberazione della Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, del 9 maggio 2017, n. 77, vengono analizzate la correttezza delle spese sostenute dal Comune per le competenze legali, indicando le criticità e le soluzioni da intraprendere.
Ecco i punti di rilievo in merito al tema indagato dalla Sezione regionale della Corte dei conti.

Oggetto dell’indagine: spese legali

Il Collegio contabile precisa che l’analisi sulle  effettuate dal comune, nasce da una rilevazione, in coerenza con le linee di programma dei controlli per l’anno 2016, sulle modalità adottate dagli enti per la gestione dei servizi legali e di patrocinio, i criteri adottati per la contabilizzazione delle spese, la scelta dei professionisti esterni, le modalità di determinazione dei compensi.

Le modalità per gli affidamenti degli incarichi

Pur avendo al proprio interno un ufficio legale composto da 3 avvocati, alcune cause sono state affidate all’esterno, in base fiduciaria, ossia in assenso di procedura comparativa. Rileva a tal fine il Collegio contabile come tale procedura, anche in presenza di un solo patrocinio legale, le nuove disposizioni del codice dei contratti pubblici (d. lgs. 50/2016) ha mutato la possibilità di ricorso all’intuitus personae. In particolare l’art. 17 recante “Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi”, considera tra i contratti esclusi quelli riferiti alla rappresentanza legale di un cliente, da parte di un avvocato. Nel rispetto, pertanto, di quanto previsto dall’art. 4 del citato decreto legislativo, l’affidamento dello stesso deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità. Ai fini della legittimità della scelta del proprio difensore, l’ente deve preliminarmente operare una ricognizione interna finalizzata ad accertare l’impossibilità, da parte del personale, a svolgere l’incarico e, solo in caso di esito negativo specificatamente giustificato, può l’ente ricorrere ad un legale esterno. Ai fine della scelta, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 1158/2016 ha evidenziato che nell’affidamento di un patrocinio legale le amministrazioni possono attuare i principi di cui all’art. 4 del codice dei contratti pubblici applicando sistemi di qualificazione, ovvero la redazione di un elenco di operatori qualificati, mediante una procedura trasparente e aperta, oggetto di adeguata pubblicità, dal quale selezionare, su una base non discriminatoria, gli operatori che saranno invitati a presentare offerte. Quanto sopra deve avvenire sulla base di un principio di rotazione, applicato tenendo conto, nella individuazione della “rosa” dei soggetti selezionati, dell’importanza della causa e del compenso prevedibile. Va a tal fine aggiunto come detti elenchi di operatori qualificati possono essere articolati in diversi settori di competenza e che non sarebbe comunque legittimo prevedere un numero massimo di iscritti.

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>> CONSULTA LA DELIBERAZIONE 9 MAGGIO, n. 77.

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