Controlli periodici sulle partecipate

Fonte: Il Sole 24 Ore del lunedì

Gli enti locali devono attivare una struttura che si occupi del controllo delle società partecipate, secondo un sistema gestito in autonomia, ma conforme a uno schema essenziale definito da una nuova disposizione del Tuel, introdotta dal decreto della scorsa settimana.
Il riferimento per le attività di verifica sugli organismi societari è innestato nel quadro delle regole per i controlli nel sistema delle amministrazioni locali, con l’articolo 147-quater.
Le Province, le unioni di Comuni e i Comuni (esclusi quelli sotto i 5mila abitanti) devono definire un sistema di controlli sulle società in cui detengono partecipazioni (comma 1). Su questo le amministrazioni hanno piena autonomia organizzativa, dovendo comunque partire dal presupposto omogeneo per cui i controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell’ente locale, che ne sono responsabili.
La previsione fornisce l’input per la costituzione di unità organizzative dedicate alla più complessiva gestione dei rapporti con le società partecipate, con significativa qualificazione professionale dei funzionari.
Il nuovo quadro normativo, infatti, delinea la metodologia di base per l’attività di verifica, impostando un percorso standard che potrà essere modulato da ciascun ente secondo le peculiarità del proprio sistema di relazioni con i soggetti societari gestori di servizi pubblici e (per quanto ancora possibile) strumentali.
Il primo passaggio è individuato nella definizione preventiva, in sede di relazione previsionale e programmatica, degli obiettivi gestionali a cui deve tendere ogni società partecipata, correlati a precisi standard qualitativi e quantitativi.
La seconda fase si traduce nell’impostazione e attivazione di un idoneo sistema informativo, per rilevare i rapporti finanziari tra l’ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme sui vincoli di finanza pubblica.
Il modello ha numerosi punti di contatto con le varie disposizioni intervenute negli ultimi anni nel quadro ordinamentale relativo alle partecipate, tra cui la nota sulla situazione debiti-crediti tra l’ente e le stesse, prevista dall’articolo 6, comma 4 della legge 135/2012. Sulla base delle informazioni acquisite, l’amministrazione effettua il monitoraggio periodico sulle proprie società, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell’ente.
La norma (comma 3) evidenzia l’obiettivo fondamentale: la messa in sicurezza dei bilanci di Comuni e Province da gestioni rischiose degli organismi appartenenti al sistema allargato.
I risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende partecipate sono assoggettati a rilevazione mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

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