Contratti nulli,Pa tutelata

Fonte: Il Sole 24 Ore

La nullità del contratto di somministrazione di manodopera stipulato con la pubblica amministrazione non comporta né la conversione a tempo indeterminato del rapporto alle dipendenze dell’utilizzatore, né il diritto al godimento di un’indennità risarcitoria forfetaria. Il danno può essere riconosciuto solo se viene provato in maniera rigorosa dal lavoratore: in mancanza di tale prova, il dipendente, pur avendo ottenuto una sentenza favorevole sul tema della invalidità del rapporto, non matura alcun credito economico.

Questi concetti, coerenti con l’assetto complessivo delle regole che governano il lavoro flessibile presso la Pa, sono ricostruiti in un’interessante sentenza del Tribunale di Roma emessa l’1 ottobre 2013, con la quale è stata decisa la causa promossa da alcuni ex lavoratori somministrati che avevano prestato servizio, sulla base di diversi contratti commerciali di somministrazione, alle dipendenze di un ente pubblico. Dopo la cessazione dell’ultimo di questi contratti, i lavoratori avevano avviato un giudizio per ottenere l’accertamento dell’invalidità dei contratti, lamentando la genericità della causale, che era in effetto molto problematica (nei contratti era scritto che si ricorreva alla somministrazione «per far fronte a ragioni di carattere organizzativo relative a esigenze di lavoro aggiuntivo».) Il Tribunale ha accolto la doglianza dei lavoratori, richiamando quell’orientamento giurisprudenziale che considera l’indicazione specifica della causale come condizione di validità del contratto commerciale di somministrazione.

Una volta accertata l’invalidità del contratto, il giudice ha analizzato le conseguenze di questa situazione. A tal fine, viene richiamato l’articolo 86 del Dlgs 276/03, nella parte in cui chiarisce che l’effetto tipico della somministrazione irregolare – la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore – non si verifica quando le prestazioni lavorative sono state rese nei confronti della pubblica amministrazione. Questa norma, ribadita per tutti i contratti flessibili anche dal Testo Unico Pubblico Impiego, serve a difendere il principio costituzionale del pubblico concorso, che sarebbe violato qualora si accedesse al lavoro presso la Pa con forme diverse. In mancanza di una conversione del rapporto, osserva la sentenza, il lavoratore può solo chiedere un risarcimento del danno. Sul punto la pronuncia afferma un concetto molto netto: tale danno deve essere valutato alla stregua delle forme tipiche del codice civile (danno emergente o lucro cessante), in quanto non esiste nel nostro sistema giuridico l’istituto del danno punitivo. Considerato che i lavoratori non hanno fornito elementi validi per dimostrare l’esistenza di nessuna delle due voci di danno, il giudice conclude per il rigetto della domanda risarcitoria: esclude, infine, che possa essere concessa l’indennità risarcitoria prevista dal collegato lavoro per i casi di conversione dei rapporti a termine, in quanto nei confronti della Pa la conversione, come già ricordato, non può mai verificarsi.

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