Contrasto al malaffare: norme e buone pratiche per gli amministratori locali

Pubblica Amministrazione: la normativa è molto articolata, anche se bisognosa di ulteriori elementi di completamento per rendere le pratiche di contrasto sempre più efficaci

9 Maggio 2017
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di MAX MAURI

Amministratori locali: correntemente si parla di malaffare riferendosi ad ampio spettro alle varie pratiche non conformi alla legge o alle consuetudini morali del Paese. La normativa è ormai molto articolata, anche se bisognosa di ulteriori elementi di completamento per rendere le pratiche di contrasto sempre più efficaci.

Corruzione
La legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha introdotto, nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni, regole finalizzate a prevenire il fenomeno della corruzione.

Trasparenza
I cittadini hanno due strumenti a disposizione:
1.   Accesso ai sensi della legge 241/1990, che necessita di legittimazione soggettiva e di motivazione, prevista dal capo V della legge 241/1990;
2.   accesso civico “generalizzato” ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Whistleblowing
Si tratta di individui che denunciano pubblicamente o riferiscono alle autorità attività illecite o fraudolente all’interno del Governo, di un’organizzazione pubblica o privata o di un’azienda. L’art. 1, comma 51 della legge 190/2012 ha disciplinato per la prima volta nella legislazione italiana la figura del whistleblower, con particolare riferimento al “dipendente pubblico che segnala illeciti”, al quale viene offerta una parziale forma di tutela.

Appalti
In questo ambito, è prevista la creazione di un elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. “White List”) previsto dalla legge 190/2012 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013. L’iscrizione nell’elenco, che è di natura volontaria, soddisfa i requisiti per l’informazione antimafia per l’esercizio dell’attività per cui è stata disposta l’iscrizione.
Si cita al proposito il positivo contributo che può derivare dall’integrazione delle considerazioni etico-sociali negli appalti pubblici, resa obbligatoria dall’approvazione della  l. 221/2015 e compiutamente integrata nella disciplina degli appalti pubblici grazie al nuovo codice d.lgs. 50/2016.

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