Conti e programmi sotto esame entro il 31 luglio

Fonte: Il Sole 24 Ore

La salvaguardia degli equilibri di bilancio, che da quest’anno deve essere effettuata da tutti gli enti entro il 31 luglio (e non più entro il 30 settembre), non prevede più l’obbligo di verificare lo stato di attuazione dei programmi.

Con una Faq pubblicata sul proprio sito, la commissione Arconet risponde al quesito di un Comune che evidenziava il disallineamento tra l’articolo 193 del Dlgs 267/2000 e quanto invece disciplinato all’interno del principio sulla programmazione, allegato 4/2 al Dlgs 118/2011.

Il paragrafo 4.2, lettera g) di questo principio indica tra gli strumenti di programmazione lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri, da presentare al consiglio entro il 31 luglio. 

L’articolo 193 del Tuel, modificato dal Dlgs 126/2014, ha invece espunto dall’ordinamento l’obbligo di verifica dello stato di attuazione dei programmi nella salvaguardia degli equilibri. La nuova norma stabilisce infatti che almeno una volta, entro il 31 luglio di ogni anno, il consiglio dia atto con delibera del permanere degli equilibri generali di bilancio. In caso di accertamento negativo, e cioè quando dalle risultanze finanziarie si prevede un disavanzo di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa o dei residui, il consiglio deve adottare le misure per ripristinare il pareggio. In questa sede occorre anche adottare tutti i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio, e le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri nei residui. 

La scadenza in questione appare però, secondo Arconet, il termine più idoneo per verificare lo stato di attuazione dei programmi, come previsto nel controllo strategico. Sotto quest’ultimo profilo, infatti, tutti gli enti con più di 15mila abitanti dal 2015 devono programmare il controllo strategico per rilevare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi. In questo ambito l’ente deve elaborare rapporti periodici, da sottoporre a giunta e consiglio per la predisposizione di delibere consiliari di ricognizione dei programmi. 

Lo scorso anno il Viminale ha specificato che, per i Comuni che approvavano il bilancio di previsione nello stesso mese in cui scadeva il termine della salvaguardia, era superflua la verifica del permanere degli equilibri, già insita nel documento di bilancio. Auspicando che il ministero si esprima quanto prima, se adottasse ancora lo stesso criterio interpretativo, tutti gli enti che hanno approvato il bilancio di previsione entro il 30 giugno devono convocare i consigli entro il 31 luglio per deliberare sulla salvaguardia degli equilibri; gli enti i cui bilanci sono approvati nel mese di luglio non saranno invece tenuti a questo passaggio. Ovviamente questi enti attestano la verifica degli equilibri nella stessa delibera di approvazione del bilancio.

Sulla proposta di delibera sulla verifica degli equilibri va acquisito li parere dei revisori (articolo 239 del Tuel) e la mancata adozione del riequilibrio è equiparata alla mancata approvazione del bilancio di previsione, sanzionata con lo scioglimento del Consiglio.

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