Secondo la deliberazione 31 gennaio 2017, n. 3 della Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Liguria, al consigliere comunale che si trovi costretto ad utilizzare il mezzo proprio devono essere rimborsate le spese di viaggio necessarie per raggiungere la sede dell’Ente locale in occasione delle riunioni degli organi collegiali e dell’espletamento delle proprie funzioni, quantificando le stesse con la spesa dei pedaggi autostradali e con un’indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina, escludendo, invece, dal rimborso, eventuali ulteriori costi (fra i quali, ad esempio, potrebbero rientrare i costi di parcheggio).
Rimane ferma la responsabilità degli organi preposti all’autorizzazione della spesa, nonché alla relativa liquidazione, in ordine all’accertamento dei presupposti che legittimano l’utilizzo del mezzo proprio, nonché la quantificazione in concreto del relativo rimborso.
I giudici contabili hanno anche ricordato che ai fini del rimborso delle spese di cui all’art. 84, comma 3, del TUEL (d.lgs. n. 267/2000), l’uso del mezzo di trasporto personale è da ritenersi “necessitato” soltanto se finalizzato all’effettivo e obbligatorio svolgimento di funzioni proprie o delegate, e quando ne sia accertata la convenienza economica nei casi in cui il servizio di trasporto pubblico manchi del tutto o non sia idoneo a consentire l’agevole ed utile svolgimento della funzione. Ricorrendo tali presupposti, il rimborso della relativa spesa può essere regolamentato dall’ente anche secondo le modalità previste dall’art. 77-bis, comma 13, del d.l. n. 112/2008, ossia facendo riferimento al costo di un quinto del prezzo di un litro di benzina.
Consigliere comunale costretto ad utilizzare la propria autovettura per partecipare alle sedute
Come si configura il diritto al rimborso in questa circostanza? Il punto di vista della Corte dei conti
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