Compensi professionali dei legali interni: limiti

Assume rilievo la deliberazione della Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per la Puglia, 4 aprile 2017 n. 52: la Sezione ritiene che per i compensi professionali dei legali interni non possono trovare applicazione i limiti previsti per la retribuzione accessoria del personale dipendente, oggi trasfusi nell’art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015.
Nel caso di specie il Presidente della Provincia di Taranto chiedeva il parere della Sezione al fine di accertare se la normativa vincolistica, dettata dall’art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015, in materia di trattamento accessorio sia applicabile anche ai fondi per l’erogazione agli avvocati dell’Ente dei compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all’Ente previsti dall’art. 27 del CCNL del personale del comparto Regioni ed autonomie locali del 14 settembre 2000 e dall’art. 37 del CCNL per la dirigenza del 23 dicembre 1999.

In particolare, il Presidente della Provincia di Taranto richiede se tale normativa sia applicabile ad entrambe le fattispecie di compensi per cause vinte: ovvero sia nel caso di provvedimenti favorevoli all’Ente con condanna alle spese della parte soccombente che nelle ipotesi di provvedimenti favorevoli all’Ente con
compensazione delle spese ove le risorse per i compensi sono attinte dal bilancio dell’Ente.
Al riguardo, il Presidente della Provincia di Taranto richiama la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 51/2011, resa in seguito alla questione di massima deferita dalla Sezione di controllo per la Lombardia e che aveva ritenuto escluse dall’ambito applicativo dell’art. 9, comma 2 bis, del d.l. n. 78/2010 le risorse destinate a remunerare prestazioni professionali dell’Avvocatura interna.

>> CONSULTA LA DELIBERAZIONE della CORTE DEI CONTI,  SEZ. REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA, 4 APRILE 2017, n. 52.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *