MILANO – I quasi 6mila Comuni italiani che contano meno di 5mila abitanti e sono quindi esclusi dal Patto di stabilità possono sottoscrivere contratti di collaborazione coordinata o a progetto liberamente, a prescindere dal turn over. Lo hanno chiarito le Sezioni riunite di controllo della Corte dei conti nella delibera 20/2011, diffusa ieri, in cui hanno ripercorso tutti i limiti introdotti nelle politiche del personale locale dalle ultime norme. Il tassello nuovo, offerto dall’interpretazione della magistratura contabile, è appunto rappresentato dalla «libertà di co.co.co.» (o co.co.pro.) negli enti non soggetti al Patto di stabilità. Per loro, la norma di riferimento continua a essere rappresentata dal comma 562 della Finanziaria 2007 (legge 296 del 2006), che impone ai piccoli Comuni di limitare le assunzioni entro il tetto rappresentato dal numero di assunzioni dell’anno precedente. Il quesito, avanzato da un Comune alla Sezione di controllo Liguria e da questa girato alle Sezioni riunite, era se co.co.co. e co.co.pro. rientrino o meno nel concetto di «assunzione» previsto dalle norme sul personale degli enti locali. I collaboratori, spiega la delibera richiamando le ultime manovre, fanno parte a pieno titolo delle «spese di personale», che nei piccoli enti non devono superare (al netto degli adeguamenti contrattuali) quelle registrate nel 2004, come prevede lo stesso comma 562; i «vincoli assunzionali», però, sono un’altra cosa, e i collaboratori ne restano esclusi. Per questa ragione, i contratti di collaborazione possono prescindere dal numero di cessazioni intervenute nell’anno precedente: anche perché, aggiungono i magistrati contabili, altrimenti si determinerebbe un quadro «del tutto irragionevole». Visti gli organici ridotti dei piccoli enti, ancorare la possibilità di contratti di collaborazione al pensionamento di personale di ruolo metterebbe le amministrazioni «nell’impossibilità di ricorrere a forme di collaborazioni altamente qualificate con effetti paradossali sul buon andamento dell’attività amministrativa locale». La delibera segna una nuova tappa nel processo di emancipazione dei piccoli Comuni dai vincoli del turn-over (la disapplicazione del tetto del 20%, introdotto dalla manovra estiva, era già stata indicata con le delibere 3-5/2011 delle stesse Sezioni riunite), ma non implica un via libera generalizzato alle collaborazioni. I rapporti di collaborazione, precisa la Corte, devono avere «carattere temporaneo», per coprire i buchi d’organico «nelle more di un’adeguata programmazione» e di «una riorganizzazione degli uffici in forma associata». L’associazionismo, rilanciato in forma obbligatoria per i Comuni fino a 5mila abitanti dall’ultima manovra estiva, in realtà deve ancora crescere, e le Sezioni riunite si rivolgono alle Regioni per incitarle a individuare le «dimensioni territoriali ottimali» per le gestioni associate, come chiesto dal Dl 78/2010. Le collaborazioni, infine, devono rappresentare un’eccezione se riferite a «funzioni pubbliche indefettibili», che devono essere svolte prioritariamente da personale in organico e non devono eludere tetti specifici di spesa, a partire da quello relativo alle consulenze, che nel 2011 non possono superare il 20% della spesa 2009.
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