Cessione di ramo di azienda: conservazione attestazione SOA

Riveste interesse la recentissima sentenza emessa dal Consiglio di Stato in adunanza plenaria, 3 luglio 2017, n. 3, nella quale si afferma che non si configura sufficiente a consentire l’intervento ad adiuvandum  la sola circostanza per cui il proponente l’istanza sia parte in un giudizio in cui venga in rilievo una quaestio iuris analoga a quella divisata nell’ambito del giudizio principale. L’art. 76, comma 11, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 deve essere interpretato nel senso che la cessione del ramo d’azienda non comporta automaticamente la perdita della qualificazione, occorrendo procedere a una valutazione in concreto dell’atto di cessione, da condursi sulla base degli scopi perseguiti dalle parti e dell’oggetto del trasferimento.
In ipotesi di cessione di un ramo d’azienda, l’accertamento positivo effettuato dalla SOA, su richiesta o in sede di verifica periodica, in ordine al mantenimento dei requisiti di qualificazione da parte dell’impresa cedente, comporta la conservazione dell’attestazione da parte della stessa senza soluzione di continuità.
Laddove si ammettesse la possibilità di spiegare l’intervento volontario a fronte della sola analogia fra le quaestiones iuris controverse nei due giudizi, si finirebbe per introdurre nel processo amministrativo una nozione di ‘interesse’ del tutto peculiare e svincolata dalla tipica valenza endoprocessuale connessa a tale nozione e potenzialmente foriera di iniziative anche emulative, in toto scisse dall’oggetto specifico del giudizio cui l’intervento si riferisce

>> CONSULTA IL TESTO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 3 LUGLIO 2017, n. 3.

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