Cda azienda pubblica di servizi alla persona: conferimento incarico a un pensionato

Il Servizio di consulenza della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia ha dato risposta  al quesito posto da un Comune in materia di assunzione di cariche istituzionali da parte di pensionati. Il Comune ha in questo senso chiesto un parere in ordine alla possibilità di conferire a un pensionato, ex medico di base convenzionato con il SSN, la rappresentanza dell’Ente stesso nel Consiglio di amministrazione di un’Azienda pubblica di servizi alla persona, alla luce della vigente normativa che pone precisi vincoli all’affidamento di incarichi/cariche a soggetti collocati in quiescenza.

Come è noto, l’art. 5, comma 9, del d.l. 95/2012, come modificato dall’art. 6 del d.l. 90/2014 e dall’art. 17, comma 3, della l. 124/2015, sancisce il divieto, per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 di attribuire, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, incarichi di studio e di consulenza. Alle richiamate amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni sopra indicate e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del d.l. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. 125/2013. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni sopra indicate sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.

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