A partire dal prossimo 1° giugno, gli atti di aggiornamento catastali dovranno essere inviati dai professionisti iscritti con procedura telematica. Il comma 374, dell’art. 1, della legge 311/2004 (Finanziaria 2005), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 25/3/2005 (n. 70/2005), dispone la possibilità di presentare gli atti di aggiornamento catastale con procedure informatiche, utilizzando il modello unico informatico catastale-Muic, come indicato con apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate.
Con il provvedimento direttoriale di ieri (prot. 2015/35112), destinato al potenziamento dell’informatizzazione dell’amministrazione finanziaria, l’Agenzia delle entrate ha disposto che tale procedura è obbligatoria a decorrere dal prossimo 1° giugno, a cura dei professionisti iscritti negli ordini e/o collegi professionali, utilizzando le modalità indicate con il provvedimento del Territorio del 22/3/2005.
Si tratta, essenzialmente e tra le altre, delle dichiarazioni per l’accertamento delle unità immobiliari, delle dichiarazioni di variazione dello stato, della consistenza e della destinazione di unità immobiliari già censite e delle dichiarazioni di immobili non produttivi di reddito urbano.
Il modello unico informatico catastale è sottoscritto dal professionista con firma digitale e per la compilazione e l’invio il provvedimento rimanda ai vari provvedimenti già emanati dal 2005 al 2009, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale o sul sito istituzionale dell’Agenzia, che hanno a mano a mano esteso a tutto il territorio nazionale il servizio telematico di trasmissione.
Sul tema, il Territorio aveva emanato numerosi documenti di prassi, evidenziando che l’invio telematico dei documenti catastali deve essere eseguito attraverso il sistema telematico, denominato Sister, utilizzando una specifica funzione, alla quale si accede attraverso l’inserimento del codice fiscale e della password del professionista (Agenzia del territorio, circolare 2/T/2007) e il professionista deve risultare preventivamente abilitato con le modalità indicate dallo stesso Territorio (tra le altre, circolare 4/T/2005).
Il professionista, dopo aver predisposto il modello unico informatico catastale, deve apporvi la firma elettronica, prima dell’invio al sistema telematico e, terminata la compilazione dei modelli con le informazioni richieste e accettato l’importo calcolato dal sistema, lo stesso esegue l’invio telematico del modello unico informatico catastale; il provvedimento del 22/12/2006, richiamato dal provvedimento di ieri, fissa anche termini, condizioni e modalità per la conservazione dei documenti originali Pregeo, su supporto cartaceo.
Come indicato nel provvedimento per le dichiarazioni (accertamento, variazione e dichiarazione di beni immobili non produttivi di reddito urbano) si deve far riferimento al provvedimento del 15/10/2009, mentre per i restanti (mappali, frazionamento e particellari) si deve far riferimento al provvedimento del 23/6/2006.
Come indicato all’art. 3, del provvedimento direttoriale in commento, in caso di mancato o irregolare funzionamento del servizio telematico, il modello deve essere presentato all’ufficio competente territorialmente, a mezzo supporto informatico.
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