Case fantasma alla prova degli arretrati d’imposta

La scadenza – Accatastamento entro il 2 maggio

Il Sole 24 Ore
28 Aprile 2011
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C’era chi sperava di finirla lì, con l’accatastamento. Ma le prospettive per chi ha risposto all’appello del’agenzia del Territorio si presentano fosche, con sanzioni e interessi Ici e Irpef sino a cinque anni indietro. Paradossalmente, stando alla lettera della norma (Dl 78/2010 e 225/2010 con relative leggi di conversione), chi verrà “beccato” dopo il termine del 30 aprile (di fatto il 2 maggio) pagherà meno arretrati. Infatti, per chi si regolarizza nei termini non scattano le sanzioni catastali ma per Ici e Irpef la norma non dice nulla, quindi si seguono le vie ordinarie dell’accertamento, risalendo sino a cinque periodi d’imposta precedenti (quindi al 2006). Mentre per chi fa passare il termine è previsto che la rendita catastale attribuita dal Territorio dispieghi i suoi effetti fiscali dal 1° gennaio 2007 (anche se pagherà in più una sanzione catastale di almeno 1.032 euro). Mettiamoci ora nei panni del cittadino che ha regolarizzato in tempo il suo immobile. Da quest’anno la casa (prima abitazione), una villetta di 5 locali e servizi, in zona periferica del Comune di Monza, censita in categoria A/7, classe 2, di 7 vani, con rendita di 1.103 euro, il nostro dovrà indicare nel quadro B del 730, la rendita rivalutata del 5% (1.158,15 euro). Ma non pagherà nulla, neppure per l’Ici. Invece, per i cinque anni pregressi, le cose sono molto più complicate. Infatti, per quanto riguarda le imposte locali, gli uffici tributi dei Comuni, sono collegati con l’archivio catastale, per cui entro 30 giorni dalla presentazione o accertamento delle rendite dei fabbricati, l’agenzia del Territorio rende disponibili sul portale dedicato, i dati di classamento dei fabbricati, complete delle intestazioni, che vengono giornalmente verificate e confrontate con gli archivi di tutti i tributi locali. Di conseguenza, i dati sono utilizzati per compilare gli avvisi di liquidazione e accertamento, per tutti gli anni pregressi, sulla base della rendita catastale (Ici, imposta di scopo), ovvero della superficie catastale (Tarsu, Tia, Tosap, eccetera). Analoga la procedura anche per le imposte dirette, in quanto l’agenzia delle Entrate può facilmente accedere alle banche dati catastali e ottenere l’elenco completo delle ex case fantasma emerse, con identificativi e rendita. In ogni caso, qualora il contribuente non impugnasse l’accertamento, e decidesse di utilizzare la procedura dell’adesione (Dlgs 218/97), potrebbe fruire della riduzione delle sanzioni al 12,50%, sia per l’Irpef che per l’Ici. Quindi, tornando al nostro contribuente e tenendo conto che per l’Irpef la prima casa non pesa e per l’Ici è stata esclusa dalla tassazione dal 2008, sono da versare quelle del 2006 e 2007 (si veda la tabella qui sopra). Nel caso invece di contribuenti proprietari di capannoni o di seconde case, non ci sono sconti per Irpef e Ici e gli importi salgono notevolmente. Infine, resta sempre la regolarizzazione urbanistico-edilizia, in quanto le comunicazioni relative ai nuovi accatastamenti o accertamenti di fabbricati, sono fatte dall’agenzia del Territorio ai Comuni, «per i controlli di conformità urbanistico-edilizia», ai sensi del comma 8 dell’articolo 19 del Dl 78/2010. E qui si stringerà il nodo, soprattutto per gli stabili eretti su area soggetta a vincolo ambientale o paesaggistico, o entro le fasce di rispetto marittimo, lacuale o fluviale, che non possono in alcuno modo rientrare nella sanatoria di cui all’articolo 37 del Dpr 380/2001.

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